Orafi e argentieri (industria): l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL diventa valida a tutti gli effetti
Federorafi, FIM-CISL FIOM-CGIL, UILM-UIL hanno realizzato un negoziato che ha prodotto un’ipotesi di Accordo di Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritta il 23 dicembre 2021. Con la comunicazione avvenuta in data 14 febbraio 2022, le OO.SS. sottoscrittrici del c.c.n.l. per gli addetti al settore industriale orafo argentiero, hanno confermato alle parti datoriali lo scioglimento positivo della riserva.
L’accordo di rinnovo diventa pertanto valido a tutti gli effetti.
Ricordiamo i principali istituti interessati dalla ratifica:
Art.47 – Parte salariale
Nei mesi di giugno rispettivamente del 2022, 2023 e nel mese di dicembre 2024, sono riconosciuti gli incrementi retributivi complessivi nelle misure di seguito indicate:
Tabella Incrementi mensili lordi in €
Categorie |
Incrementi mensili |
Incrementi mensili |
Incrementi mensili |
1° |
18,59 |
20,07 |
34,94 |
2° |
20,41 |
22,05 |
38,38 |
2° |
22,49 |
24,29 |
42,28 |
4° |
23,40 |
25,27 |
43,99 |
5° |
25,00 |
27,00 |
47,00 |
5° Super |
26,68 |
28,82 |
50,17 |
6° |
28,68 |
30,98 |
53,93 |
7° |
31,19 |
33,68 |
58,64 |
Art. 44 – previdenza complementare
A decorrere dal 1° dicembre 2024, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7ª categoria.
Per i lavoratori di nuova adesione dopo 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è elevata al 1,8% dei minimi contrattuali; a decorrere dal 1° dicembre 2024; per tali ultimi lavoratori, a decorrere dal 1° dicembre 2024, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7ª categoria.
All. 9 - Disciplina dell'apprendistato professionalizzante
Le Parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire un'occupazione stabile e di qualità. In tale ottica hanno convenuto la disciplina dell'istituto nei termini che seguono.
Norma transitoria
Gli apprendisti assunti prima del 1° giugno 2022, fermo restando l'inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del CCNL 18 maggio 2017, a decorrere dal 1° giugno 2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1ª categoria saranno automaticamente inquadrati nella 2ª categoria.