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Cooperative sociali che vendono online materiale didattico: non si applica l'IVA al 5%


La vendita on line, da parte di una cooperativa sociale, di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, per il tramite di video tutorial, si qualifica come cessione di beni e non come prestazioni di un servizio educativo, con la conseguenza che all’operazione non è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5% prevista per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche in generale rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti dei cd. “soggetti svantaggiati”.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 148 del 22 marzo 2022, avente per oggetto l’interpello proposto da una cooperativa sociale che, nell’ambito della propria attività educativa, intende fornire un servizio didattico-ricreativo rivolto ai bambini.

Nello specifico, il servizio consiste nella vendita on line di una scatola contenente differenti tipologie di oggetti e strumenti utili a svolgere attività didattiche, per il tramite di video tutorial realizzati dagli operatori culturali della cooperativa, scaricabili online.

All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se sussistano i presupposti per applicare l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista dal n. 1) della Parte II-bis della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche in generale rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

A favore della soluzione positiva, l’istante ha osservato che l’operazione non ha per oggetto la vendita di un mero insieme di oggetti materiali, bensì la prestazione di un servizio educativo volto al coinvolgimento diretto e attivo dei partecipanti e in grado di stimolare i molteplici linguaggi infantili grazie alla ricchezza e completezza delle proposte offerte al suo interno che sostengono l’apprendimento e la ricerca.

Fermo restando che, come si evince dal richiamo all’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, il regime di favore in argomento si estende anche alle cessioni accessorie del materiale didattico utilizzabile strettamente nell’ambito delle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche in generale e che non sia suscettibile di impieghi di natura diversa, con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che la scatola contiene materiali di cancelleria, libri, adesivi, prodotti di cartotecnica, schede illustrative e un video tutorial scaricabile on line. In particolare, sulla base di quanto chiarito dall’istante, le schede illustrative e i tutorial a cui esse rimandano consentono lo svolgimento del gioco e offrono le istruzioni principali per l’utilizzo dei materiali e degli strumenti di gioco.

Per quanto qui di interesse, i suddetti tutorial constano di videoregistrazioni che gli utenti possono scaricare massivamente da internet, per poi essere guidati nell’utilizzo del materiale acquistato nella scatola, e non già di corsi on line destinati ai bambini, i quali possono interagire, con la stessa modalità, con gli educatori.

Pertanto, diversamente da quanto prospettato dall’istante, le schede illustrative e i video tutorial non sembrano configurano un “servizio educativo”, in quanto l’elemento prevalente dell’operazione è la cessione di beni.

Di conseguenza, l’operazione in esame, configurando una cessione di beni, deve essere assoggettata all’aliquota IVA ordinaria, non potendo trovare applicazione il trattamento agevolativo previsto dal citato n. 1) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, con riferimento alle prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche in generale rese in favore dei cd. “soggetti svantaggiati” da parte delle cooperative sociali e loro consorzi.

Per le considerazioni esposte, le spese di trasporto e di spedizione del materiale didattico devono essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria, in base al principio di accessorietà di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972.