Fisco

Obbligo di monitoraggio fiscale e pagamento di ivie e ivafe


Con la risposta a interpello 3 marzo 2022, n. 93, l’Agenzia Entrate si è occupata dell’obbligo del monitoraggio fiscale per un membro del personale di un'organizzazione intergovernativa indipendente, che gode dei benefici e delle immunità previsti dall’Accordo tra il Centro e la Repubblica Italiana.

 

L’interpello

Nella fattispecie in oggetto l’istante ha sottoscritto un contratto di lavoro dipendente con una  organizzazione intergovernativa indipendente denominata “Centro”, con decorrenza 1° novembre 2019, per un periodo di 5 anni, presso la sede ubicata in Italia.

L'istante si è trasferito in Italia con il proprio nucleo familiare nel mese di novembre 2019 allo scopo di intraprendere tale attività lavorativa.

La Convenzione relativa all'istituzione del Centro nonché l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro concernente i locali di quest'ultimo situati in Italia, sono stati ratificati dall'Italia.

L'istante ed il coniuge posseggono attività immobiliari e finanziarie fuori dal territorio italiano (immobili, conti correnti, conti di risparmio, previdenze complementari, assicurazioni sulla vita), ma né lui né il coniuge si sono iscritti all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente in Italia in quanto esonerati ai sensi della Clausola 11 paragrafo 1 lett. e) dell'Allegato II all'Accordo.

Tuttavia, considerando che l'istante ed il proprio nucleo familiare hanno avuto dimora abituale nonché sede principale dei propri affari ed interessi sia economici che sociali in Italia per la maggior parte del periodo di imposta 2020, e che si qualificano pertanto come soggetti fiscalmente residenti in Italia a decorrere da tale anno (ex art. 2 del TUIR), il contribuente chiede:

- se sussiste un eventuale obbligo di monitoraggio fiscale per sé e per i propri familiari, nonché di versamento delle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE, e un conseguente obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi in relazione agli immobili e alle attività finanziarie detenuti all'estero;

- in vista di una futura iscrizione presso l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente in Italia anche per il coniuge, si chiede se ciò possa comportare la perdita o influire in alcun modo sulle immunità e privilegi concessi ai membri del personale e propri familiari dall'Accordo tra l'Italia e il Centro.

Soluzione dele Entrate

Nella propria risposta all’interpello, l’Agenzia entrate chiarisce innanzitutto che nel caso di specie, alla data del 1° novembre 2019 (giorno di inizio della propria attività lavorativa presso il Centro), l'istante si è trasferito in Italia stabilendosi la propria dimora abituale e in quanto membro del personale del Centro, gode dei benefici e delle immunità previsti dalla Clausola 11 dell'Allegato II al detto Accordo, la cui lett. c) del paragrafo 1 prevede l'esenzione in Italia da qualsiasi forma di imposizione diretta su stipendi, emolumenti, indennizzi ed altre prestazioni corrisposti a membri del personale da o per conto del Centro e la lett. d) estende l'esenzione da qualsiasi imposizione diretta in Italia a tutti i redditi di fonte estera percepiti da membri del personale del Centro che non siano cittadini italiani e che non siano "Permanent residents" nel nostro Paese.

Inoltre, in base all'art. 1, lett. o), dell’Accordo, per "Permanent residents" si intendono quei membri del personale che, immediatamente prima di assumere l'incarico nella sede del Centro in Italia, erano già residenti in Italia

Considerato che trattandosi di un’esenzione da ogni tassazione diretta, l’Agenzia Entrate è dell’avviso che in tale ambito rientrano anche gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, comma  1, D.L. n. 167/1990, in base al quale le persone fisiche residenti in Italia sono obbligate a indicare nella propria dichiarazione annuale dei redditi (Quadro RW) gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, in quanto gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all'estero dall'istante non sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia per effetto di detta Clausola 11.

Con riferimento all'IVIE (imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero) e all'IVAFE (imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero), di cui all'art. 19, commi da 13 a 22, del D.L. n. 201/2011, l’Agenzia ricorda che le predette imposte equiparano il trattamento fiscale relativo al possesso all'estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia, per i quali si applica, rispettivamente,  l’IMU e l'imposta di bollo.

Trattandosi dunque di imposte che non hanno natura "diretta" nonostante la relativa liquidazione avvenga attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi, ne consegue che, non costituendo imposte dirette, le stesse non rientrano nella previsione di cui alla lett. d) del paragrafo 1 della Clausola 11 dell'Allegato all'Accordo.

L’istante, secondo l’Agenzia, deve considerarsi fiscalmente residente in Italia già a partire dal 2020 e, pertanto, soggetto ad imposizione nel nostro Paese per tutti gli altri redditi non ricadenti nel regime di esenzione suddetto nonché in relazione all'obbligo di assolvere l'IVIE e l'IVAFE.

Pertanto, conclude l’Agenzia, l'istante, tenuto a compilare il quadro RW della dichiarazione dei Redditi Persone fisiche per gli investimenti e alle attività detenute all'estero al fine di assolvere agli adempimenti connessi all'IVIE e all'IVAFE, potrà per il periodo di imposta 2020 presentare dichiarazione tardiva entro il 28 febbraio 2022 (ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998), provvedendo al relativo versamento delle imposte oltre interessi e sanzioni.