Economia aziendale

Ammortamenti sospesi anche nel 2021: dubbi sciolti con la conversione del Milleproroghe


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2022 (G.U. n. 49) la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che converte con modificazioni il D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe). Tra le modifiche diventate definitive con la conversione in legge del decreto, entra in vigore anche la sospensione degli ammortamenti per l’esercizio 2021.

In materia di sospensione negli ammortamenti, il D.L. 104/2020 c.d. Decreto Agosto – per contenere gli effetti causati dall’emergenza sanitaria – ha introdotto la possibilità per i soggetti che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, di sospendere gli ammortamenti sia delle immobilizzazioni materiali che di quelle immateriali dell’esercizio 2020.

Dopo i dubbi interpretativi che erano sorti in seguito alla pubblicazione della Legge di Bilancio 2022 in cui il comma 711 prorogava la facoltà di sospendere gli ammortamenti anche nell’esercizio 2021 ma si rivolgeva ad una categoria limitata e non ben identificata di soggetti, la conversione in legge del Milleproroghe ha finalmente fatto chiarezza sul tema ed ha esteso la possibilità di sospendere gli ammortamenti anche nel 2021  a tutti i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili OIC.

Il Decreto Agosto ha di fatto introdotto una facoltà in deroga al disposto dell’articolo 2426, primo comma, n. 2 del Codice Civile, riguardante l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020.

In particolare, comma 7-bis dell’art. 60 del D.L. Agosto ha previsto congiuntamente:

  • la possibilità di non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali che mantengono il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato; e 
  • che la quota di ammortamento non effettuata sia imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e, che con il medesimo criterio, avvenga il differimento delle quote successive prolungando per tale quota il piano di ammortamento originario.  

Si ricorda inoltre che la deroga può essere applicata indistintamente a:

  • a singoli elementi di immobilizzazioni materiali o immateriali
  • a gruppi di immobilizzazioni materiali o immateriali
  • all’intera voce di bilancio 

L’emendamento al D.L. Milleproroghe, intervenendo direttamente sul citato art. 60, proroga le condizioni sopra menzionate per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2021.