Agevolazioni

Esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale


Con il Messaggio 14 gennaio 2022, n. 197, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.

 

I chiarimenti INPS  

La legge di Bilancio 2021 ha introdotto un esonero contributivo per i datori di lavoro non agricoli che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale ivi previsti (art. 1, commi da 306 a 308, legge n. 178/2020).

Dopo l'autorizzazione da parte della Commissione Europea (Decisione UE C-9334/2021), molti datori di lavoro avevano già interamente fruito dell'esonero previsto dal decreto Ristori (art. 12, comma 14, D.L. n. 137/2020 convertito in legge n. 176/2020) e si erano preclusi in tal modo l'accesso alle misure di integrazione salariale disciplinate dalla legge di Bilancio 2021.

L'INPS, facendo seguito alle istruzioni già fornite con la Circolare n. 30/2021, con il Messaggio in oggetto fornisce ulteriori chiarimenti rispetto all’ambito di applicazione della misura, nonché le indicazioni operative per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

A tal fine, l’Istituto previdenziale evidenzia che i datori di lavoro che abbiano fruito interamente dell'esonero previsto dal decreto Ristori possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2021 previa rinuncia a una quota di esonero già fruito.

La quota di esonero corrisponde all'importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art. 1, comma 306, legge n. 178/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il più ampio significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art. 3 D.L. n. 104/2020, dello sgravio art. 12 D.L. n. 137/2020 e dello sgravio Art. 1, commi da 306 a 308, legge n. 178/2020”, nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19, e dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro interessati non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario di cui all’art. 1, comma 300 e ss., legge n. 178/2020.

La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “2Q” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

Il codice di restituzione può essere esposto unicamente dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

Per la restituzione della quota di esonero di cui all’art. 12, comma 14, del D.L. n. 137/2020,, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere nelle denunce dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 l’elemento V1, Causale 5, a correzione del periodo per il quale lo sgravio previsto dalla norma suddetta era stato dichiarato.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.