Fisco

Regime impatriati anche per dipendente in smart working con datore di lavoro estero


Con la Risposta a interpello 31 gennaio 2022, n. 55, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in tema di prestazione di lavoro dipendente in smart working dall'Italia per conto di datore di lavoro con sede all'estero.

 

Il caso 

L’interpello in esame è posto da un cittadino italiano iscritto all'AIRE dal 2012 e residente in un Paese UE dal 2018, che aveva sottoscritto un contratto di lavoro dipendente presso una società ivi residente rivestendo il ruolo di quadro/dirigente fino a giugno 2021. L’istante veniva poi promosso dal mese successivo a un livello superiore.

L’istante manifestava quindi alla società di volersi trasferire a gennaio 2022 nuovamente in Italia, mantenendo il rapporto di lavoro dipendente e ottenendo l'autorizzazione a svolgere la propria prestazione lavorativa in smart working da tale Stato per le annualità successive.

Pertanto, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate di sapere se, una volta rientrato in Italia, potrà beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a partire dall'anno di imposta 2022, con l'eventuale possibilità di fruire dell’agevolazione per ulteriori cinque periodi di imposta.

La normativa

Si premette che l’art. 16 del DLgs. n. 147/2015 ha introdotto il regime speciale per lavoratori rimpatriati, modificato, tra l’altro, dall’art. 5 del D.L. n. 34/2019 (legge n. 58/2019), in vigore dal 1° maggio 2019.

Per fruire del trattamento di favore, è necessario che il lavoratore:

- trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;

- non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

- svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale anche i cittadini dell'UE o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

  • sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più

ovvero,

  • abbiano svolto “continuativamente” un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L'agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro successivi (art. 16, comma 3).

Per accedere al regime speciale, la norma presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.

In relazione alle modifiche normative in vigore dal periodo di imposta 2019, si precisa che il legislatore, con l’introduzione del comma 3-bis all’art. 16, ha introdotto un'estensione temporale del beneficio fiscale a ulteriori cinque periodi di imposta, con tassazione del 50% del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti quali, alternativamente, l'avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure l'acquisto di un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da parte del lavoratore oppure da parte del coniuge, del convivente o dei figli, anche in comproprietà. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
La tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d'imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Soluzione delle Entrate

Con riferimento al datore di lavoro non residente (come nel caso di specie), il citato art. 16 modificato, non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato, pertanto, possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).

Di conseguenza, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma, l’istante potrà beneficiare del regime rimpatriati per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità smart working a decorrere dal periodo d'imposta 2022, a condizione che trasferisca la propria residenza fiscale in Italia.

Qualora l'istante dovesse acquisire in futuro anche gli ulteriori requisiti richiesti dalla norma potrà, altresì, fruire dell'estensione temporale del beneficio in esame a ulteriori cinque periodi di imposta.