Bonus edilizi: oltre allo sconto in fattura, una sola successiva cessione del credito
Pubblicato sulla GU Serie Generale n.21 del 27.01.2022 il DL 27.01.2022, n. 4 (cosiddetto “Sostegni-ter”).
L’articolo 28, rubricato “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, modifica l’articolo 121 DL 34/2020, relativo alle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi.
In base al nuovo testo del citato articolo 121, i soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 (interventi per i quali è possibile l’esercizio delle opzioni) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
E dunque, provando a riassumere, in base alla nuova formulazione della norma sarà ora possibile:
- un primo passaggio del credito dal beneficiario al fornitore attraverso lo sconto sul corrispettivo,
- una sola successiva cessione del credito di imposta altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari: questi ultimi non potranno più procedere a successive cessioni.
Nel caso invece di cessione del credito direttamente dal beneficiario ad un altro soggetto, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, il passaggio sarà uno solo.
Con una norma di carattere transitorio, infine, si prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 DL 34/2020 possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
I contratti conclusi in violazione di tali disposizioni sono nulli.
Tale intervento normativo porrà non poche limitazioni all’operatività dello strumento delle opzioni in commento.
Tenendo conto che il decreto legge deve essere convertito nel termine dei 60 giorni, sarà di non poca importanza per gli operatori del settore verificare la conferma integrale oppure eventuali modifiche della norma in sede di conversione.