Tax credit carta giornali 2022
La legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234), con i commi 378 e 379, proroga per gli anni 2022 e 2023 il credito d’imposta che il Decreto Rilancio aveva già previsto in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.
L’agevolazione fiscale viene, altresì, incrementata nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, con un’estensione del limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Tax credit carta e giornali 2022. Di cosa si tratta
Il Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), all’articolo 188, ha riconosciuto in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte nel registro degli operatori di comunicazione (ROC), un credito d’imposta nella misura dell’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
Tale agevolazione è stata estesa all’annualità 2020 dal Decreto Sostegni bis [articolo 67, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106], con un incremento del credito d’imposta nella misura del 10% parametrato alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2021.
Da ultimo, la misura è stata, quindi, prorogata anche dalla legge di bilancio 2022 fino al 2023 con un incremento del credito del 30% delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 dalle imprese editrici per l’acquisto della carta per la stampa di quotidiani e periodici.
Per attuare la misura, la legge di bilancio 2022 richiama espressamente l’articolo 188 del Decreto Rilancio che, a sua volta, cita le disposizioni di cui all’articolo 4, commi da 182 a 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.
Chi sono i destinatari del tax credit carta dei giornali
Il credito di imposta è riservato alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
L’agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Sono ammesse al beneficio le imprese che hanno:
- sede legale in uno Stato dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo;
- residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione.
Quali spese sono ammesse
La misura si applica alle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022 [seguendo la proroga prevista dalla legge di bilancio 2022], per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi a norma dell’articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al netto della carta utilizzata per la pubblicazione degli annunci pubblicitari.
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, mediante l’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù "Servizi on-line" -> "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria"> Credito d’imposta carta (spese sostenute nel…).
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito di imposta qui in esame è utilizzabile unicamente in compensazione, trasmettendo il modello di pagamento F24 unicamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.