Patent box: novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022
Dopo le modifiche introdotte alla disciplina del patent box dalla legge di conversione del Decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021), anche la legge di bilancio 2022 (Legge n. 234-2021) prevede ancora una volta ritocchi per questa misura agevolativa.
Vediamo allora come cambia ulteriormente il patent box nel 2022.
Cosa è il patent box
Il regime agevolato cosiddetto patent box è stato introdotto per la prima volta dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, commi 37-45); si tratta di un sistema opzionale della durata di 5 anni (durante i quali è irrevocabile), che prevede una tassazione agevolata sui redditi che si traggono dall'impiego di alcuni beni immateriali.
Le imprese interessate possono, quindi, scegliere questo regime fiscale di favore (cd. patent box), che, nella sua versione originaria, prevedeva l'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito.
L'opzione è esercitabile dai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in base al quale si utilizzano gli assett immateriali.
La regolamentazione riferita al patent box ha subito diverse modifiche dal 2015 ad oggi.
Il decreto-legge n. 50 del 2017 ha, ad esempio, escluso i marchi dal gruppo dei beni agevolabili; diversamente sono stati inclusi tra i redditi che possono godere del regime patent box anche quelli provenienti dall'utilizzo comune di beni immateriali, purchè questi siano legati da complementarietà e a precise condizioni di legge.
Fino al 2019, per beneficiare dell'agevolazione, in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, il contribuente doveva siglare un accordo con l'Agenzia delle entrate, (c.d. ruling obbligatorio), diversamente, nel caso in cui il bene era concesso in uso o in ipotesi di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, tale accordo col fisco era facoltativo.
Il decreto-legge n. 34 del 2019 (articolo 4), nell’ottica di una semplificazione della procedura riferita al patent box, ha previsto per ciascuna impresa la possibilità di autoliquidare autonomamente il beneficio e indicare direttamente nella dichiarazione relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione, la misura dovuta (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019 -Prot. n. 658445/2019).
Quali novità ha introdotto il Decreto Fisco – Lavoro 2021 al patent box
Anche il Decreto Fisco-Lavoro [D.L. n. 146/2021] recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, ha introdotto rilevanti cambiamenti alla disciplina del patent box.
Innanzitutto, lo ha trasformato da misura che prevedeva una detassazione del reddito in un’agevolazione che prevede invece una deduzione dei costi con la maggiorazione del 90 per cento, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- marchi d’impresa;
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Come si nota i marchi, precedentemente esclusi dall’agevolazione, con il DL Fisco Lavoro sono rientrati nella misura.
La norma ha stabilito inoltre che per usufruire dell’agevolazione, tali beni devono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, demandando ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione.
L’agevolazione si applica se i contribuenti svolgono le attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni il cui costo è fiscalmente maggiorato anche mediante contratti di ricerca, stipulati con:
- società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.
Per accedere all’agevolazione, il D.L. Fisco Lavoro ha previsto la sola procedura di autoliquidazione del beneficio (il contribuente deve conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e, rispetto alla disciplina previgente, viene eliminato il meccanismo del ruling.
Sempre il D.L. n. 146/2021 ha stabilito che le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2020; articolo 6, comma 8).
Inoltre, secondo quanto dettato dall’articolo 6, comma 9 del decreto-legge n. 146 del 2021, i beneficiari dell’istituto in esame non possono fruire, per l’intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’articolo 10 del disegno di legge in commento; si veda il sito della documentazione parlamentare e la scheda di lettura dell’articolo 10 per maggiori informazioni sull’istituto).
L’articolo 6 del decreto-legge n. 146, al comma 10, ha poi previsto una specifica disciplina transitoria per il passaggio dalla precedente alla nuova agevolazione.
Oltre ad abrogare la vigente disciplina del patent box si è chiarito che, i potenziali destinatari della nuova agevolazione, ove abbiano esercitato l’opzione per il previgente patent box in data antecedente al 22 ottobre 2021 possono scegliere, in alternativa, di aderire al nuovo regime agevolativo.
Non possono avvalersi della possibilità di scelta, invece, soggetti che abbiano presentato istanza di accesso al ruling per accedere al patent box (di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), ovvero abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano già sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime facoltativo di autoliquidazione del patent box (di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).
I soggetti che diversamente abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di ruling, ovvero domanda di rinnovo dei termini dell’accordo già sottoscritto e che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, intendano partecipare al regime agevolativo di cui alle norme in esame, informano l ‘Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della stessa, l’intenzione di voler rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.
Cosa stabilisce la legge di bilancio 2022 per il regime patent box
I commi 10 e 11 della Manovra 2022, sono stati introdotti al Senato e modificano ancora una volta la disciplina del patent box, contenuta nell’articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021.
Innanzitutto, viene innalzata la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, che passa dal 90 al 110 per cento e vengono depennati nuovamente i marchi dal novero dei beni agevolabili, ma anche i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (che rientravano nel patent box come regolato dalla legge di stabilità 2015).
Per cui il regime patent box può applicarsi unicamente con riferimento a:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.
Viene poi modificata la decorrenza della nuova disciplina del patent box che, in luogo del termine inizialmente fissato al 22 ottobre 2021, si applica alle opzioni esercitate con riferimento al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.
Abrogando il comma 9 dell’articolo 6 del D.L. Fisco Lavoro che aveva previsto l’incompatibilità tra l’agevolazione in parola e il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, si stabilisce invece che per tutta la durata dell’opzione, si possa usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo.
Si interviene poi sulla disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non vincolare al transito automatico al nuovo patent box coloro che abbiano optato per la precedente versione dell’istituto negli anni antecedenti al 2021.
Sul punto, si dispone che, con riferimento al periodo di imposta 2021 (per più precisamente, al periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146) e ai successivi, non siano più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità 2015; articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34) e si precisa che chi abbia esercitato l’opzione per il vecchio regime di patent box prima del 22 ottobre 2021 (più precisamente, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2021) può aderire al nuovo regime di patent box ex decreto-legge 146 del 2021, previa comunicazione all’Agenzia dell’entrate.
Con la legge di bilancio 2022, viene dunque sostanzialmente chiarito che possono passare alla nuova disciplina del patent box, i soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni afferenti al vecchio regime del patent box in relazione a periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021.
L’ultimo periodo del comma 10 dell’art. 6 del DL Fisco Lavoro riferito ai soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di ruling, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già siglato e che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, vogliano aderire al regime agevolativo di cui alle norme in esame, viene definitivamente eliminato.
Mentre il nuovo comma 10-bis, aggiunto dalla lettera e) della Manovra 2022 [art. 1 comma 10] dopo il comma 10 del D.L. Fisco Lavoro, dispone che, ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo patent box (di cui ai commi 3 e 4) siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3 (software, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.
La relazione tecnica chiarisce che tale sistema (cd. recapture ottennale) consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato origine ad un bene immateriale.
Il comma 11 precisa, infine, che le norme così introdotte si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge in esame.