DL Istruzione: aumentano l'imposta di registro, ipotecaria e catastale
La Gazzetta Ufficiale del 12 settembre n. 214 pubblica il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 recante Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricercache punta a garantire un miglior avvio del nuovo anno scolastico e accademico. Ma anche a gettare le basi per la scuola e l’università del futuro, restituendo ai settori della formazione centralità e risorse.
Il provvedimento emanato dal Consiglio dei Ministri prevede, tra le tante novità, anche significative modifiche alla disciplina dell'imposta di registro, infatti, dal 1° gennaio 2014:
- L'importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168,00 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 aumenta a 200,00 euro.
- Per trasferimenti di prima casa a titolo oneroso, le aliquote dell'imposta di registro passeranno dal 3% al 2%. Per quanto riguarda gli immobili di lusso, essi andranno a coincidere con quelli classificati tali ai fini dell’IMU, quindi, accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per questi immobili l’imposta dall’attuale 7% aumenterà al 9%, così come per le seconde abitazioni, capannoni. L'aliquota salirà al 9%, dall’attuale 8%, anche per i terreni edificabili e per quelli agricoli (ora al 15%).
- Per volture e iscrizioni catastali ritorna l’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa – e non più proporzionale - di 50 euro per ciascuna. Tale tassa era stata eliminata dal Dlgs n. 23/2011 sul federalismo municipale con effetto dal 1° gennaio 2014.
Le modifiche apportate dal DL Istruzione:
Articolo 10, co.3, del Dlgs n. 23/2011
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Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. |
Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta. |