Decreto fiscale - modifiche in tema di controllo formale della dichiarazione precompilata
È stata pubblicata sulla G.U. 20 dicembre 2021, n. 301, la legge 17 dicembre 2021, 215, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in vigore dal 21 dicembre 2021, tra cui si sottolinea la semplificazione dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi precompilate (art. 5-ter).
Normativa vigente
In particolare, nel decreto fisco-lavoro sono previste novità sui controlli formali in materia di dichiarazione precompilata.
Tali modifiche sono contenute nell’art. 5-ter del D.L. n. 146/2021, inserito dalla legge di conversone n. 301/2021, il quale va ad incidere sull’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate.
Quest’ultimo, rubricato “Limiti ai poteri di controllo”, prevedeva in antecedenza che nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a).
Il comma 1, lettera a), disponeva (e dispone) a sul volta che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo “formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
A tale riguardo si osserva che l’Agenzia delle Entrate predispone anno per anno la dichiarazione precompilata sulla base dei dati di spesa sostenute dal contribuente e comunicati da soggetti terzi quali assicurazioni, università, amministratori di condominio, ecc.
I controlli posti in essere dall’Amministrazione sul 730 precompilato, possono variare a seconda se il contribuente apporta delle modifiche alla dichiarazione o meno.
Nello specifico, in base alle previsioni del richiamato art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Ad ogni modo, su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. Laddove siano apportate delle modifiche alla dichiarazione, non opera l’esclusione dal suddetto controllo formale.
Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, inviata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista. Anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.
Il CAF e professionisti tenuti ad apporre il visto di conformità sul 730 precompilato.
Controlli formali sulla dichiarazione precompilata dopo il decreto fisco-lavoro
L’art. 5-ter del D.L. n. 146/2021, ha aggiunto all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2014, dopo le parole: «non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a)», le seguenti: «, ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica»
Con l’intervento del D.L. n. 146/2021, post conversione in legge, cambia proprio la disciplina sui controlli della dichiarazione dei redditi precompilata: le modifiche riguardano i controlli in caso di presentazione diretta del dichiarativo o tramite sostituto d’imposta.
Nello specifico, laddove siano apportate modifiche alla dichiarazione precompilata (rectius, modello 730 precompilato) opera comunque l’esclusione dal controllo formale per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati.
Inoltre, con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano invece modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.
In sostanza, riassumendo, viene stabilito dalla novella del decreto Fiscale che in relazione agli oneri forniti dai soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata:
- se i dati non risultano modificati, l’Agenzia delle Entrate non effettua il controllo formale;
- se i dati risultano modificati, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica.
Dunque, controlli mirati solo sui dati modificati e non su tutta la dichiarazione.
Entrata in vigore delle novità
Una volta entrata in vigore la legge di conversione (21 dicembre 2021), le novità in esame saranno immediatamente operative. Dunque riguarderanno i controlli posti in essere dall’amministrazione finanziaria dall’entrata in vigore della legge di conversione in avanti.
Ad ogni modo, rimangono in essere gli ordinari poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate al di la di quanto qui esaminato sui controlli formali.
Si ricorda al riguardo che, in base all’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dedicato ai controlli formali, gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici.
Scopo del controllo è verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi con i documenti e dei dati desunti dalle dichiarazioni di altri soggetti. In quest’ultimo caso, si parla di controllo incrociato.
Quando si è sottoposti a questo tipo di controllo, il Fisco invita a esibire, o trasmettere, la documentazione per attestare la correttezza dei dati dichiarati, oppure invita a fornire chiarimenti, nel caso che si riscontrino delle differenze. L'esito del controllo formale viene comunicato e, in caso di maggiori imposte rilevate, si dovrà provvedere a pagarle entro 30 giorni dalla notifica. Il pagamento comprende le sanzioni e gli interessi.
Oltre al controllo formale, l’Amministrazione Finanziaria può procedere a un controllo di carattere sostanziale (v. artt. 38 e ss. del D.P.R. n. 600/1973), diretto alla modifica del reddito complessivo (definito accertamento generale) o solo di alcune tipologie di reddito (in tal caso trattasi di accertamento parziale).