Diritto

Registro revisori: comunicazioni entro il 23 settembre


La determina della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2013 ha definito le modalità di invio dei dati relativi alla prima formazione del registro dei revisori legali: i revisori iscritti al Registro dovranno aggiornare i propri dati ed inserire gli eventuali incarichi di revisione legale entro il prossimo 23 settembre, previo accreditamento personale all’area riservata.

Quali sono le informazioni richieste?

La circolare n. 34/RGS del MEF interviene fornendo i primi chiarimenti sul contenuto informativo del Registro dei revisori legali:

Dati anagrafici - Viene sottolineata l’importanze di verificare la correttezza dei dati anagrafici (in particolare, il codice fiscale e l’indirizzo) e di procedere, in caso di variazione, al tempestivo aggiornamento.

Dati relativi agli incarichi - La mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina l’iscrizione nella sezione “revisori inattivi” del Registro dei revisori legali.

Sono state istituite due diverse sezioni del Registro (attivi e inattivi), con cui il legislatore ha voluto rendere più stringenti gli obblighi della formazione continua nei confronti dei revisori che esercitano concretamente tale attività oltre che prevedere, a tutela degli interessi coinvolti, il controllo di qualità sull’operato degli stessi. Inoltre, i revisori iscritti nella sezione attivi sono soggetti anche al pagamento del contributo annuale commisurato “all’ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l’integrale copertura del costo del servizio”.

Chi e cosa comunicare?

Sono soggetti all’obbligo di comunicazione tutti gli incarichi di revisione legale assunti presso soggetti (anche in qualità di componente supplente dell’organo di controllo) per i quali è previsto che i conti annuali e consolidati siano sottoposti al controllo legale di un professionista iscritto in apposito Registro. Non sono invece oggetto di comunicazione gli incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedano lo svolgimento della funzione di revisione legale, il cui esercizio deve essere, quindi, espressamente conferito al collegio sindacale stesso dallo statuto societario.

Pertanto, al fine di qualificare l’attività come revisione legale al di fuori dei tipi societari nelle quali è sempre obbligatoria, è necessaria una verifica caso per caso delle specifiche previsioni di legge o statutarie che regolano l’attività di controllo contabile dei bilanci. Devono essere, inoltre, comunicati, per ciascuno incarico, la durata e i relativi corrispettivi:

  • quanto alla durata dell’incarico, va specificata sia la data di inizio incarico sia la data di scadenza(individuata in via presuntiva nella data di fine esercizio finanziario oggetto di revisione), avendo cura di comunicare tempestivamente la data di effettiva cessazione dell’incarico medesimo;
  • riguardo ai corrispettivi per lo svolgimento dell’incarico di revisione legale, gli importi vanno inseriti al lordo e in ragione d’anno e riferiti alla sola attività di revisione (e non anche all’attività di componente del collegio sindacale); devono essere indicati i soli corrispettivi effettivamente “realizzati dagli iscritti” e quindi i compensi erogati direttamente al revisore (non vanno pertanto indicati eventuali compensi soggetti al regime della “onnicomprensività”).

Le FAQ dal Ministero

Sono state pubblicate sul sito del MEF, nell'apposita sezione "Revisione Legale", le Faq volte a fornire chiarimenti in merito agli adempimenti in scadenza il prossimo 23 settembre legati alla formazione del Registro dei Revisori Legali. In particolare, il MEF ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in relazione ai dubbi più frequenti, tra cui:

  • i soggetti interessati e i requisiti necessari per l'iscrizione al Registro dei Revisori legali;
  • la procedura da espletare per la prima iscrizione in tale Registro;
  • indicazioni in favore dei revisori già iscritti:
    • possibilità del revisore legale senza incarico di rimanere per tre anni nella sezione dei revisori attivi;
    • il processo da seguire per il passaggio nella sezione dei revisori inattivi.

Comunicato RGS mancata sanzione per i ritardari

Vista la concentrazione di contatti e richieste da parte degli utenti a ridosso della scadenza del termine che hanno determinato un temporaneo congestionamento nell’accesso ai servizi, i ritardi nella procedura di acquisizione dei dati connessi con le predette criticità non determinano motivo per l’applicazione di eventuali sanzioni previste dal citato art. 17, comma 4, del DM 145/2012.

 

È importante evidenziare che il termine stabilito in applicazione dell’art. 17 del D.M. n. 145/2012 (23 settembre) è diretto unicamente ad assicurare una ordinata organizzazione del Registro dei revisori legali nella sua fase di impianto, e che l’accreditamento e la comunicazione delle informazioni sono possibili anche oltre questa data, sia per i vecchi che per i nuovi iscritti. Sarà, inoltre,sempre possibile l’accesso all’area riservata ai fini del costante aggiornamento dei dati comunicati al Registro.

Pertanto, qualora i revisori legali o le società di revisione legale iscritte al Registro abbiano riscontrato in fase di accreditamento problematiche di ordine tecnico, a fronte di temporanei malfunzionamenti o difficoltà di ricezione dei codici di accesso all’area riservata, potranno effettuare le previste comunicazioni anche dopo il 23 settembre, senza compromettere il proprio “status” di revisore regolarmente iscritto nel Registro nazionale.