Salvaguardia “10.130”: la verifica dei redditi per l'ammissione
Il 25 settembre 2013 è il termine ultimo entro il quale inviare le istanze per accedere nei 10.130 salvaguardati; l’INPS, con messaggio n.14804 del 19 settembre 2013, fornisce utili istruzioni operative per la verifica dei redditi dei potenziali salvaguardati.
Controlli per l'accesso alla pensione in salvaguardia
La condizione indispensabile affinché le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione rientrino nella prima o secondo salvaguardia (65.000 o 55.000), è che il mancato svolgimento di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione sussista fino alla titolarità effettiva della pensione.
Con particolare riferimento alla terza platea di esodati (10.130), l’INPS precisa che lo svolgimento di attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione/cessazione è comunque consentita, purché dopo il 4 dicembre 2011 (prosecutori volontari) o il 30 giugno 2012 (cessati per accordi individuali o collettivi) sia stato percepito un reddito lordo annuo pari o inferiore a 7.500 euro.
Inoltre, per i prosecutori volontari o i cessati che risultino iscritti presso Casse professionali o Enti privatizzati, bisogna distinguere i casi in cui la contribuzione versata derivi da svolgimento effettivo di attività lavorativa o rappresenti solamente la contribuzione minima da versare per poter mantenere l’iscrizione all’albo/ente di appartenenza.
Nel caso in cui la Sede INPS fosse in dubbio circa le effettive condizioni di cui sopra, prima di procedere all’eventuale esclusione dal beneficio dovrà contattare i soggetti interessati affinché questi ultimi forniscano le informazioni e la documentazione utile in loro possesso.
Verifica reddituale
L' INPS chiarisce che per procedere alla verifica del limite reddituale dei 7500 euro è necessario considerare il reddito legato all’attività svolta nel corso dell’anno (periodo gennaio – dicembre), a prescindere dal fatto che i relativi importi siano percepiti solamente per uno o più mesi dell’anno. Inoltre, per tutte le posizioni trattate e soggette al limite reddituale, ai fini dell’accesso al beneficio della salvaguardia “10.130”, prima di procedere alla trattazione del conto, le Sedi INPS devono verificare che:
- gli autorizzati al versamento dei contributi volontari abbiano conseguito, per l’attività svolta dopo il 4 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo pari o inferiore ad € 7.500,00; pertanto non rileva il reddito lordo percepito per attività lavorativa svolta dopo l’autorizzazione e sino al 4 dicembre 2011;
- i lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo abbiano conseguito, per l’attività svolta dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012, un reddito annuo lordo pari o inferiore ad € 7.500; pertanto non rileva il reddito lordo percepito per attività lavorativa svolta dopo la cessazione e sino al 30 giugno 2012.
Gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti pubblici, sarà cura dell’Ufficio della D.C. Previdenza verificare, per ogni singola posizione, il reddito annuo lordo percepito per lo svolgimento di attività lavorativa successivamente alle date del 4 dicembre 2011 (prosecutori volontari) e del 30 giugno 2012 (cessati per accordi individuali o collettivi), in modo tale da escludere dalla platea dei potenziali beneficiari della salvaguardia “10.130” coloro che hanno conseguito in tale periodo un reddito annuo lordo superiore ad € 7.500.