Fisco

Fondi pensione comunitari: regime di tassazione


Con la Risposta a interpello 29 novembre 2021, n. 794, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in tema di applicabilità dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005 ai fondi transfrontalieri per le adesioni effettuate in Italia.

Il caso

Nel caso in esame, l'istante è un fondo pensione transfrontaliero multi-paese e multi-datore di lavoro, non residente in Italia, istituito su iniziativa della Commissione europea, che opera a livello cross-border, raccogliendo adesioni su base collettiva anche in Italia.

Il piano pensionistico multi-Paese gestito dal fondo prevede il diritto alle prestazioni previdenziali in caso di pensionamento, invalidità e decesso degli attuali dipendenti, degli ex dipendenti, dei dipendenti futuri, dei loro beneficiari e dei loro successori legali delle organizzazioni aderenti al Consorzio (organizzazione internazionale senza scopo di lucro), che hanno scelto di affiliarsi al Fondo.

L'istante è equiparabile a un fondo pensione negoziale italiano e opera secondo le previsioni del D.Lgs. n. 252/2005.

Ciò premesso, l’istante ha chiesto di conoscere, in particolare, (a) il trattamento fiscale da applicare al risultato netto di gestione in relazione alle iscrizioni effettuate nel territorio dello Stato, e (b) se sia tenuto agli adempimenti del sostituto d’imposta in relazione alle prestazioni che saranno erogate agli iscritti italiani.

La normativa

Si ricorda che le forme pensionistiche complementari comunitarie (detti anche fondi transfrontalieri, o paneuropei o Iorp) sono disciplinate nell'ordinamento interno dall'art. 15-ter del D.Lgs. n. 252/2005, il quale dispone, per ciò che riguarda l’interpello in esame, che alle forme pensionistiche comunitarie si applichi la stessa disciplina prevista dal D.Lgs. n. 252/2005 “limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni” in materia di “destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione (…)”.

Soluzione delle Entrate

Tenuto conto di quanto precede, in riferimento al primo quesito, l’Agenzia Entrate ritiene che il fondo in esame (in quanto soggetto di cui all’art. 15-ter, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005) non sia tenuto, per le adesioni effettuate in Italia, ad assolvere l’imposta sostitutiva del 20% prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 252/2005, sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Detta disposizione, infatti, non figura tra quelle espressamente richiamate come applicabili ai fondi in esame.

Con il secondo quesito, in base a quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. h-bis), del TUIR, si sottolinea che le prestazioni che il fondo erogherà agli aderenti italiani costituiscono, per questi ultimi, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i quali saranno tassati, per effetto dello specifico rinvio contenuto nell’art. 52, comma 1, lett. d), del TUIR, secondo le disposizioni degli artt. 11 e 23, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005.

L’art. 11, comma 6, prevede, tra l’altro, che le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta; quelle erogate nella forma della rendita, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-quinquies), del TUIR, se determinabili.

Considerato che nel caso in trattazione non viene assolta l’imposta sostitutiva del 20%, l’Agenzia Entrate sottolinea che i rendimenti non assoggettati a tassazione in capo al fondo devono concorrere alla determinazione della suddetta base imponibile.

Infine, per quanto riguarda le ritenute, viene ribadito il principio secondo cui l’istante, non avendo una stabile organizzazione in Italia, non è obbligato ad operare la ritenuta sulle somme che erogherà agli iscritti italiani. Questi ultimi dovranno quindi indicare le somme percepite in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono state percepite. Se, invece, l’istante decidesse di effettuare le ritenute sarà obbligato ai successivi obblighi formali e sostanziali.