Esonero della garanzia per la compensazione dei crediti IVA trasferiti al gruppo
L’esonero dalla prestazione della garanzia in relazione ai rimborsi di importo non superiore al 10% dei versamenti effettuati dal soggetto passivo nei due anni precedenti e registrati nel conto fiscale vale anche per gli importi oggetto di compensazione nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, a prescindere peraltro della circostanza che la controllante sia una società di diritto UE identificata direttamente in Italia.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 792 del 25 novembre 2021, proposta da una società con sede legale in Irlanda, direttamente identificata in Italia, facente parte di una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo in qualità di società controllante.
Il dubbio dell’istante è se, in quanto società di diritto UE direttamente identificata ai fini IVA in Italia, sia ammesso ad applicare l’art. 21 del DLgs. n. 567/1993 e, di conseguenza, di non essere tenuto a presentare alcuna garanzia per le eccedenze di credito di gruppo compensate – e, quindi, da garantire, a cura della controllante – per importi non superiori al 10% dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data di presentazione della dichiarazione IVA da cui è emersa la citata compensazione delle eccedenze di credito di gruppo.
Ad avviso dell’Agenzia, la franchigia di cui all’art. 21 del DLgs. n. 567/1993 trova applicazione anche nel caso in esame, sia laddove la garanzia venga rilasciata dalla società di diritto irlandese, sia qualora vi provveda l’istante secondo il disposto dell’art. 38-bis, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.
Nella risposta n. 792/E/2021 è stato, inoltre, confermato che non esiste un campo della dichiarazione annuale IVA da compilare al fine di comunicare l’applicazione della franchigia ai fini dell’esonero dalla garanzia, né una specifica comunicazione da fare all’Agenzia delle Entrate. La spettanza di tale esonero andrà, comunque, dimostrata in sede di un eventuale controllo.
L’istate ha, altresì, chiesto chiarimenti in ordine alla restituzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate/Agente delle Riscossione/Centro Operativo di Pescara, delle garanzie presentate in passato qualora gli importi garantiti per eccedenze di credito di gruppo compensate siano inferiori al 10% dei complessivi versamenti eseguiti (esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi già erogati) nei due anni precedenti la data di presentazione della dichiarazione IVA da cui è emersa la relativa compensazione di eccedenze di credito di gruppo garantita.
Sul punto, pur essendo in generale possibile chiedere la restituzione delle garanzie rese, nel caso di specie, l’Agenzia ha osservato che non può essere fornita con carattere di assolutezza alcuna conferma, dovendosi indagare, caso per caso, le ragioni poste alla base delle garanzie richieste dalle strutture citate dall'istante o rilasciate da quest'ultima, i relativi ammontari, le pendenze dei soggetti coinvolti, ecc.