Costruzione e recupero edilizio dei centri di accoglienza dei migranti con IVA ridotta al 10%
Per la realizzazione e gli eventuali interventi di recupero dei centri di accoglienza destinati alle persone migranti si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 768 del 10 novembre 2021, presentata da un ente impegnato in iniziative tese a rafforzare, in coerenza con il diritto dell’Unione europea, il sistema di accoglienza della popolazione migrante priva di alcun mezzo di sostentamento per il tempo necessario all’esame della domanda di asilo e, per coloro che sono destinatari di un provvedimento di espulsione, per assicurarne l’effettività dell’espatrio.
La perdurante esigenza di disporre delle strutture idonee ad accogliere e provvedere alle necessarie esigenze delle persone migranti impone all’istante la realizzazione di nuovi centri e l’effettuazione di lavori di adattamento/ristrutturazione delle strutture esistenti, rispetto ai quali si è posto il dubbio se sia applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% prevista dal n. 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 per le ‘prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies).
Tra gli edifici assimilati alle case di abitazione, soggetti all’aliquota IVA agevolata, sono compresi non solo le scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi, ma anche gli immobili diversi da quelli espressamente indicati nell’art. 2 del R.D. n. 1094/1938, aventi finalità analoghe e, comunque, destinate a ospitare collettività.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria, nella C.M. 2 marzo 1994, n. 1/E, ha riconosciuto che il beneficio si rende applicabile anche agli edifici che, pure se non precipuamente destinati ad ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficienza. Ciò anche sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato la necessità di fare riferimento, per l’applicazione dei benefici fiscali, alle finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso l’attività svolta negli immobili.
Lo stesso documento di prassi ha precisato che l’esercizio di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo deve trovare rispondenza nelle caratteristiche strutturali dell’immobile quali risultano al momento di effettuazione dell’operazione.
Nella fattispecie prospettata dall’istante, le strutture da realizzare, a prescindere della loro specifica funzione, tendono ad accogliere e a prestare assistenza e supporto alla popolazione migrante priva di alcun mezzo di sostentamento e per un tempo sufficiente affinché possa acquisire la necessaria autonomia, in attesa di trovare una soddisfacente collocazione e chiedere asilo in Italia o consentire l’esecuzione del provvedimento di espulsione per i soggetti migranti giunti in modo irregolare, che non hanno formulato richiesta di protezione internazionale o non hanno i relativi requisiti.
In tal senso, nella risposta n. 768/2021, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le costruende strutture sono destinate al perseguimento di una vera e propria attività di assistenza e, quindi, sono dirette al raggiungimento delle finalità di interesse collettivo che legittimano l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al citato n. 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Anche gli interventi di recupero edilizio diversi dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie, aventi per oggetto le strutture di accoglienza già esistenti, sono agevolabili con l’aliquota ridotta del 10% prevista dal n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.