Lavoro

Esito delle istanze per l’esonero parziale dei contributi per gli autonomi


Dal 29 novembre 2021 saranno resi noti gli esiti delle istanze delle domande di esonero contributivo Covid-19 dei lavoratori autonomi. Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuto per l’anno 2021, eccedesse l’importo concesso dall’esonero, il professionista sarà tenuto a procedere al pagamento della differenza contributiva entro il 29 dicembre 2021, senza aggravio di sanzioni civili e interessi.

Con il messaggio n. 3974, l’Inps comunica che esiti delle istanze delle richieste di esonero, saranno visualizzabili nel proprio cassetto previdenziale della gestione di riferimento e che, come sopra indicato, dal 29 novembre sarà visibile anche l’importo concesso a titolo di esonero. Il suddetto esonero è stato previsto dalla legge 30/12/2020 n. 178, nel limite massimo individuale di 3000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista, a condizione che siano rispettati determinati requisiti (verifica svolta dall’istituto), quali:

  • iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale, come indicato al paragrafo 3 della circolare n. 124/2021;
  • assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Il lavoratore autonomo, qualora riscontrasse degli errori nella valutazione effettuata potrà proporre istanza di riesame mediante un’apposita.

Viene poi evidenziato come in caso di lavoro subordinato o status di pensionato, l’esonero in questione non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. In tale ipotesi, l’importo dell’esonero potenzialmente concedibile calcolato sulla contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale e oggetto di esonero sarà riproporzionato su base mensile.

Per le specifiche istruzioni operative delle singole Gestioni dell’Istituto interessate dall’esonero rimandiamo alla consultazione del messaggio 3974 del 15 novembre 2021.