Brexit: Operazioni tra stabile organizzazione e casa madre appartenente ad un gruppo IVA
Le operazioni poste in essere dalla stabile organizzazione italiana nei confronti della casa madre aderente ad un Gruppo IVA inglese sono rilevanti ai fini dell’IVA anche dopo la Brexit, in quanto i principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui l'appartenenza della casa madre o della branch ad un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro spezza il nesso di identità soggettiva tra le due entità, si applicano anche qualora le operazioni avvengano tra uno Stato UE e un Paese terzo.
E' quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 756 del 3 novembre 2021, presentato dalla stabile organizzazione italiana di una società inglese facente parte di un Gruppo IVA.
La stabile organizzazione si trova fisiologicamente in una situazione creditoria nei confronti dell’Erario italiano, in quanto effettua operazioni passive soggette a IVA senza porre in essere operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia.
Tenuto conto della fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione europea, la stabile organizzazione ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se sono rilevanti, agli effetti dell’IVA, le operazioni intercorse con la casa madre, facente parte del Gruppo IVA o se, in alternativa, le operazioni in esame debbano considerarsi escluse dal campo di applicazione dell’IVA, con la conseguenza che il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell’imposta assolta in Italia dalla stabile organizzazione sia la casa madre, ai sensi dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Nella risposta, l’Agenzia osserva che, ai fini del trattamento IVA, delle operazioni intervenute nel periodo post Brexit tra stabile organizzazione italiana e casa madre appartenente al Gruppo IVA inglese, continuano a trovare applicazione i principi elaborati dalla Corte di giustizia nella sentenza Skandia, secondo cui l’appartenenza della casa madre e/o branch ad un Gruppo IVA costituito in uno Stato membro spezza il nesso di identità soggettiva che intercorre tra stabilimento principale e branch estera, a nulla rilevando la circostanza che per il Regno Unito, a seguito del recesso dalla UE, operino le regole e le formalità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi terzi.
Dalla sentenza Danske Bank si desume, peraltro, che i principi di cui sopra si applicano a prescindere da quale entità (stabile organizzazione o casa madre) faccia parte del Gruppo IVA.
Di conseguenza, la previsione dell’art. 70-quinquies, comma 4-quater), del D.P.R. n. 633/1972 – che considera rilevanti, agli effetti dell’IVA, le operazioni intercorse tra casa madre e/o stabile organizzazione quando uno dei due soggetti appartiene a un Gruppo IVA costituito in uno Stato UE mentre l’altro operatore è stabilito in Italia – trova applicazione anche per le operazioni intervenute, nel periodo post Brexit, tra casa madre e stabile organizzazione nell’ipotesi in cui uno dei due operatori aderisca al Gruppo IVA inglese, nel presupposto che quest’ultimo continui ad integrare la nozione di Gruppo IVA di cui all’art. 11 della Direttiva n. 2006/112/CE.
In conclusione, considerato che la stabile organizzazione non effettua operazioni imponibili in Italia, la stessa può chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile ai sensi dell’art. 30, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972.