Fisco

Credito d'imposta su acquisto veicoli usati M1, codice tributo


Sulla base di quanto previsto dall'art. 73 quinquies, comma 2 lettera d del Dl 73/2021 (incremento del fondo di dotazione per i contributi destinati alle persone fisiche che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 usato e di prima immatricolazione in Italia, per il quale non siano gia' stati riconosciuti gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di cui all'articolo 1, comma 654, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato e non superiore a 25.000 euro, omologato in una classe non inferiore a Euro 6, e che, contestualmente, rottamano un veicolo della medesima categoria, immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2011 ovvero che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione e di cui l'acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi) xon la pubblicazione della Risoluzione 61/E/2021 è stato rinominato il codice tributo (codice tributo utilizzato dal venditore che recupera l'importo del contributo scontato all'acquirente sotto forma di credito d'imposta) 

  • 6903:  “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1 e M1 speciali – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, e articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020

ed è stato istituito il seguente codice:

  • 6929 denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 usati – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. n. 73/2021”.

Si ricorda che...

L’Agenzia delle Entrate in data 23 settembre 2019 con la Risoluzione 82/E/2019 aveva esteso l’utilizzo dei seguenti codici tributo:

  • “6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018” (ora rinominato). 
  • “6904” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018”. 

Tali codici tributo, riferiti al credito d’imposta maturato sulla base della norma, debbono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Codice tributo 6903

6903 – Ecobonus veicoli categoria M1. L’articolo 1, comma 1031, della legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto un contributo a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica. Il fondo è stato incrementato dal Dl 73/2021.

La legge prevede che:

  • tale contributo sia corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto;
  • le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate”.

Codice tributo 6904

6904 – Ecobonus veicoli categoria L1e/L7e (articolo 1, comma 1057, della legge di Bilancio 2019) 

La legge disciplina che:

  • detto contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore, mediante compensazione col prezzo di acquisto; 
  • le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto”.