Decreto fiscale 2021: riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252/2021, è stato pubblicato il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, cd. “Decreto Fiscale”, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, in vigore dal 22 ottobre 2021, il quale contiene, tra l’altro, la sanatoria del credito d’imposta investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
La normativa
Si premette che l’art. 1, comma 35, della legge n. 190/2014, ha sostituito integralmente l'art. 3 del D.L. n. 145/2013 (legge n. 9/2014), prevedendo l'attribuzione di un credito d'imposta a favore delle imprese - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato - che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31dicembre 2019.
Con la legge di bilancio 2017 (art. 1, commi 15 e 16, della legge n. 232/2016) la durata dell'agevolazione è stata estesa fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e poi, nuovamente, anticipata al 31 dicembre 2019 dalla legge di Bilancio del 2020 (art. 1, comma 209, della legge n. 160/2019).
Con decreto del MEF 27 maggio 2015, sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al funzionamento del credito d'imposta in argomento (v. Circolare n. 13/E/2017).
Sanatoria del credito d’imposta ricerca e sviluppo
Nello specifico, il testo approvato prevede all’art. 5 (contenente disposizioni urgenti in materia fiscale), commi da 7 a 12, una procedura di riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 D.L. n. 145/2013 e successive modificazioni maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato.
L’ambito applicativo della sanatoria ricerca e sviluppo è circoscritto a fattispecie caratterizzate da condotte in buona fede dei contribuenti, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili, da parte di:
- coloro che hanno realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come ricerca e sviluppo ai fini del credito d’imposta e sostenuto le relative spese;
- coloro che hanno svolto attività di ricerca e sviluppo su commessa estera (ammessa a partire dal periodo d’imposta 2017) in modo non conforme al dettato della norma di interpretazione autentica contenuta all’art. 1, comma 72, della legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ovvero attribuendo rilevanza a spese relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte in laboratori o strutture situati fuori dal territorio dello Stato;
- coloro che hanno commesso errori di quantificazione del credito ricerca e sviluppo, di individuazione delle spese ammissibili (violazione dei principi di inerenza e congruità) e di determinazione della media storica 2012-2014.
Non è invece ammesso l’accesso alla procedura di riversamento spontaneo per le fattispecie caratterizzate da condotte fraudolente, attività e spese simulate nonché documenti falsi o fatture per operazioni inesistenti e ai casi in cui non sia stata prodotta adeguata documentazione atta a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese.
Si precisa che l’avvenuto riversamento delle somme costituisce causa di esclusione della punibilità del reato (indebita compensazione per compensazioni superiori a 50.000 euro), ma, trattandosi appunto di causa di esclusione, la valutazione compete alle Procure e non all’Agenzia delle Entrate.
Qualora l’indebita compensazione del credito ricerca e sviluppo sia già stata constatata dall’Ente impositore occorre distinguere, con riferimento alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale:
- i casi di credito ricerca e sviluppo oggetto di contestazione con atto di recupero o altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi, situazione in cui è precluso l’accesso alla procedura;
- i casi di violazioni constatate con atto istruttorio oppure di contestazioni con atto di recupero o altri provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi, situazioni in cui il contribuente può accedere alla procedura per l’intero importo oggetto di recupero, accertamento, constatazione con impossibilità di rateazione.
La condotta fraudolenta può essere sempre accertata dall’Amministrazione finanziaria a sanatoria avviata, con conseguente decadenza dalla stessa.
Procedura del riversamento
Ai sensi dei commi 9 e seguenti dell’art. 5 del Decreto, la procedura di riversamento spontaneo è subordinata all’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022 (modello e contenuto da definirsi con successivo provvedimento direttoriale da emanare entro il 31 maggio 2022) con indicazione:
- del periodo o periodi d’imposta di maturazione del credito ricerca e sviluppo;
- dell’importo del credito oggetto di riversamento spontaneo;
- degli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e spese ammissibili.
Modalità e termini di riversamento del credito ricerca e sviluppo indebitamente compensato possono avvenire nei seguenti modi::
- in unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022;
- in tre quote annuali di pari importo con scadenze al 16 dicembre 2022, 2023 e 2024, con applicazione di interessi di rateazione al tasso legale dal 17 dicembre 2022 e, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza prevista, l’iscrizione a ruolo e l’applicazione di sanzioni pari al 30% oltre interessi, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, decorrenti dal 17 dicembre 2022.
Il riversamento del credito ricerca e sviluppo non può avvenire mediante compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Il perfezionamento della procedura, che si verifica con il pagamento integrale dell’importo comunicato alle Entrate, produce la non punibilità per il reato fiscale di indebita compensazione di crediti d’imposta superiori a 50.000 euro l’anno previsto dall’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.