Credito d'imposta per beni strumentali nuovi: basta la firma digitale per il certificato di conformità
Con la risposta ad interpello n. 765 del 18 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ai fini della certezza della data certa di emissione del certificato di conformità emesso dall’ente di certificazione accreditato, è sufficiente la firma digitale munita di marca temporale.
La risposta è stata fornita dall’Amministrazione finanziaria in occasione dell’interpello promosso dall’ente di certificazione nazionale “Accredia” che si è interrogato sulla possibilità di sostituire l’invio del certificato di conformità all’impresa richiedente mediante PEC per attestarne la data certa, con un sistema più celere e meno farraginoso, quello di dotare ogni attestato di firma digitale corredata da marca temporale.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge n. 232 del 2016, per ottenere l’iper ammortamento e maggiorazione riferito ai beni riportati nell’elenco degli allegati A e B di cui alla medesima legge, con riferimento ai beni con prezzo di acquisto superiore a 500.000 euro, l'impresa istante deve rendere una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, i quali attestino che il bene abbia le caratteristiche indicate negli elenchi di cui all'allegato A o all’allegato B citati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La predetta disposizione è stata richiamata anche dalle successive leggi di bilancio che hanno prorogato la disciplina dell'iper ammortamento e dellamaggiorazione relativa ai beni immateriali (v. articolo 1, comma 33, della legge 27dicembre 2017, n. 205 e articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Nello stesso senso dispone l'articolo 1, comma 195, della legge n. 160 del2019 relativamente al credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui ai commi 189 e 190 del medesimo articolo (beni ricompresi rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016); il comma 195 in questione, infatti, stabilisce che per i beni di costo unitario di acquisizione.
Sul punto, la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, commentando le novità introdotte dall'articolo 1, commi da 8 a 13, della legge n. 232 del 2016, ha evidenziato che, in base alla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2017, la perizia deve essere acquisita dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.La relazione sottolinea che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. La successiva risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017, ha fornito i chiarimenti necessari per superare le possibili difficoltà che i professionisti incaricati della perizia giurata avrebbero potuto incontrare per il rispetto del termine del 31 dicembre 2017(che, per la generalità dei soggetti, costituiva il termine di chiusura del periodo d'imposta agevolabile).
Con la succitata risoluzione, spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello in esame, è stata accolta una soluzione che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre 2017 per l'effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, ha consentito al professionista di procedere al giuramento della perizia anche nei primi giorni successivi al 31 dicembre 2017.
Pertanto, nella suddetta circostanza, è stata ritenuta idonea la consegna all'impresa, da parte del professionista incaricato, di una perizia asseverata (e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti) entro la data del 31 dicembre 2017. Considerato che, in siffata situazione, veniva meno il giuramento con cui veniva assicurata la certezza della sussistenza, entro la predetta data, delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, la risoluzione ha previsto che la consegna
entro il 31 dicembre 2017 della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell'impresa dovesse risultare da un atto avente data certa (ad esempio, plico raccomandato senza busta oppure posta elettronica certificata) e che, ovviamente, il documento successivamente esibito per il giuramento dovesse essere esattamente lo stesso trasmesso all'impresa.
Successivamente, continua l’Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 48610 del 1° marzo 2019 il Mi.S.E. ha affermato che, in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell'iper ammortamento è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d'imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell'impresa. Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, conclude che il principio contenuto nella circolare innanzi citata possa essere esteso, con i dovuti adattamenti, anche alla fattispecie dell'attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Nel caso di specie, dunque, ai fini della decorrenza degli effetti dell'agevolazione esaminata, l’Agenzia delle Entrate ritiene sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d'imposta si proceda all'emissione di un attestato di conformità, munito di data certa, dal quale risulti la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione; in questa ipotesi, non sarà necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione dell'attestato da parte dell'impresa.
Resta inteso che per attestare in modo certo ed inequivocabile la data di emissione dell'attestato, la firma digitale e la marca temporale apposte devono, in ogni caso, rispondere ai requisiti richiesti dal CAD [Codice dell’Amministrazione Digitale] (sul punto si veda in particolare il comma 1-bis dell’art. 20 del CAD) e dalle regole tecniche emanate da Agid.
Ovviamente, conclude l’Amministrazione, l'impresa richiedente dovrà mettere a disposizione degli organi di controllo l'attestato in forma digitale per le verifiche del caso.