Enti non commerciali: IVAFE e monitoraggio fiscale per attività finanziarie all’estero
Un Ente non commerciale che svolge attività assistenziale e previdenziale nei confronti dei propri iscritti di categoria, che opera senza scopo di lucro e che impiega i fondi disponibili – così come previsto dallo Statuto – in attività finanziarie, anche emesse da soggetti esteri, è tenuto a rispettare l’obbligo di monitoraggio fiscale.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 678 del 7 ottobre 2021.
A decorrere dal periodo d'imposta 2020, gli enti non commerciali residenti che detengono attività finanziarie all'estero devono compilare il quadro RW del Modello Redditi ENC anche ai fini della liquidazione dell'IVAFE qualora dovuta ai sensi dell'art. 19, c. da 18 a 22, del D.L. 201/2011.
L'ambito oggettivo dell’IVAFE - modificato ad opera dell'art. 9 L. 161/2014 – è stato uniformato a quello dell'imposta di bollo, di cui all'art. 13, c.2-bis, lett. a) e c. 2-ter), della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del dPR 642/1972. Anche l’ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo e dell'IVAFE è il medesimo ma, tuttavia l'imposta di bollo non trova applicazione «per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari».
Come chiarito nella Circolare 48/E del 21 dicembre 2012, tale regime di esclusione dall'imposta di bollo sostitutiva trova applicazione sia con riferimento alle comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare che per le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da istituti, sia pubblici che privati, di previdenza obbligatoria.
Per l'IVAFE, invece, non è prevista una analoga disposizione di esenzione. Ciò si spiega con il fatto che le norme di esenzione in materia fiscale sono norme eccezionali di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi al Codice Civile e dunque non si utilizza il criterio analogico della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.
Nel caso in esame, l’ente non commerciale non può considerarsi esente dall'applicazione dell'IVAFE in relazione a conti correnti, libretti di deposito e i prodotti finanziari detenuti all'estero.
L’Agenzia ha poi chiarito che ai fini del monitoraggio fiscale, per attività estere di natura finanziaria si intendono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera e tali attività vanno sempre indicate nel quadro RW in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (cfr. circolare n. 38/E del 2013).
Nel caso specifico, il quesito relativo al monitoraggio fiscale riguarda le partecipazioni in società estere detenute dall'Istante e affidate in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti i cui dividendi non sono stati assoggettati a ritenuta o imposizione sostitutiva da parte degli intermediari.
Gli utili percepiti dagli enti non commerciali concorrono alla formazione del reddito complessivo e non è prevista l'applicazione di alcuna ritenuta o imposta sostitutiva da parte dell'intermediario (cfr. art. 1, c. 2, del d.m. 26 maggio 2017).
Viene chiarito che, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, è fatta salva la possibilità all’Ente in questione di non compilare il quadro RW del modello dichiarativo relativamente alle partecipazioni in esame, a patto che sussistano i seguenti elementi:
- esercizio dell'opzione per il regime del risparmio amministrato di cui all'art. 6 del D.Lgs 461/1997, presso la banca depositaria residente in Italia
- applicazione dell'imposta sostitutiva da parte della banca depositaria nell'ipotesi di realizzo dei capital gain
- obbligo di comunicazione da parte della banca depositaria in sede di compilazione del Modello 770 (quadro SK) della mancata applicazione della ritenuta sui dividendi percepiti in relazione alle predette partecipazioni.