Fisco

Contributo casa: quando erogato all’ex convivente è indeducibile


Con la Risposta ad interpello n. 657 del 5 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale applicabile all’assegno di mantenimento corrisposto all’ex convivente.

Un soggetto che non ha mai contratto matrimonio, ad oggi padre e separato dall’ex convivente alla quale versa regolarmente – secondo quanto disposto dal Tribunale – un contributo per il pagamento del canone di locazione dell’abitazione (c.d. contributo casa) non può dedurre dal proprio reddito complessivo l’importo del contributo citato.

In particolare, l'art. 10, c.1, lett. c), del TUIR dispone che dal reddito complessivo sono deducibili «gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

È stato poi chiarito, con la Circolare 19/E dell’8 luglio 2020, che è deducibile «anche il cd "contributo casa", ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente» e che «nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute».

La disciplina appena menzionata è prevista espressamente per i casi di separazione o divorzio, ma nulla è disciplinato per l'ex convivente more uxorio.

Ad integrazione di tale dottrina, la L. 76/2016 ha equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che tutte le disposizioni che fanno espresso riferimento al matrimonio utilizzando i termini "coniuge" e "coniugi" o termini equivalenti si debbano applicare anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Contrariamente, non è stata disposta nessuna analoga equiparazione per le convivenze di fatto costituite tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Proprio per tale ragione – per l’assenza di una disposizione specifica per il convivente more uxorio - la disciplina contenuta nell'art. 10, c. 1, lett. c), del TUIR, avendo natura agevolativa e quindi eccezionale non può applicarsi in via analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati dalla norma. Dunque, nel caso in esame il contributo erogato alla ex convivente per il pagamento del canone di locazione è indeducibile.