730 possibile anche senza sostituto per il conguaglio
La conversione in legge del decreto 69/2013 (cd del fare) vede l’introduzione dell’art 51-bis rubricato come “Ampliamento dell'assistenza fiscale”
Tale disposizione introduce l’estensione dell’utilizzo del modello 730 anche a chi è titolare di redditi di lavoro dipendente ma non ha un sostituto d’imposta che effettui il conguaglio: circostanza che fino a d oggi inibiva la presentazione del modello 730, obbligando il dichiarante a ricorre alla presentazione del Modello Unico.
La disposizione entra a regime nel 2014, ma già per l'anno 2013 vi è una finestra - dal 2 al 30 settembre 2013 – per presentare però solo le dichiarazioni che chiudono con saldo contabile a credito.
Per questa ragione – anche in attuazione di quanto previsto dal citato art 51 bis - il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento di attuazione (100191 del 22 agosto 2013) che dispone che La dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012 può essere presentata utilizzando il modello 730/2013, dal 2 al 30 settembre 2013, se dalla stessa risulta un esito contabile finale a credito, 2 in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
In considerazione della complessità e della tempistica stabilita per lo svolgimento dell’assistenza fiscale – come specifica la CM 28/E del 22 agosto 2013 - il provvedimento esclude la possibilità di utilizzare tale dichiarazione per effettuare l’integrazione di una precedente dichiarazione validamente presentata. Pertanto, la casella “730 integrativo” non può essere valorizzata.
Questa dichiarazione, unitamente alla scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, è presentata dai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La disposizione riguarda quindi, oltre che i titolari di redditi di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir), anche i titolari di alcuni dei redditi a quelli assimilati (articolo 50, comma 1, del Tuir):
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca (lettera a)
- le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente (lettera c)
- i compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; i compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d’autore; i compensi per la partecipazione a collegi e a commissioni; le somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali (lettera c-bis)
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e gli assegni corrisposti da altre confessioni religiose (Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità collegate, Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, Chiesa apostolica in Italia) per il sostentamento dei propri ministri del culto (lettera d)
- le indennità corrisposte per cariche elettive, con esclusione di quelle percepite dai membri del Parlamento europeo (lettera g)
- gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, come, ad esempio, gli assegni al coniuge separato, quelli corrisposti in forza di testamento o, ancora, quelli alimentari corrisposti ai familiari (lettera i)
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
La dichiarazione è presentata, utilizzando il modello di dichiarazione 730/2013 (approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2013),
- a un Centro di assistenza fiscale dipendenti
- a un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili , abilitati allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale.
Il soggetto che presta assistenza fiscale deve fornire al contribuente, utilizzando lo spazio dei “Messaggi” presente nel mod. 730-3, la comunicazione dell’importo che costituirà oggetto del rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate, specificando se dal credito è stato decurtato l’importo degli acconti e l’eventuale importo che è stato utilizzato in compensazione previa indicazione nel quadro I.
La Tempistica, in sintesi
- dal 2 al 30 settembre – presentazione da parte del contribuente della dichiarazione 730-Situazioni particolari;
- entro l’11 ottobre – il soggetto che presta l’assistenza consegna la dichiarazione elaborata al contribuente;
- entro il 25 ottobre – il soggetto che presta l’assistenza trasmette telematicamente le dichiarazioni all’Agenzia delle entrate.
Modalità di erogazione del credito.
Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate.
rimborsi sono effettuati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2000, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, ferme restando le successive ordinarie attività di controllo sulle dichiarazioni.
Non si erogano i rimborsi di importo non superiore a dodici euro.
I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.