Fisco

Spese sanitarie: utilizzo dati per la dichiarazione dei redditi precompilata


Con Provvedimento n. prot. 249936 del 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate  ha pubblicato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2021, recependo le novità introdotte dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021. 

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all’art.1 del D.Lgs 175/2014, il Sistema Tessera Sanitaria - dal 9 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento e a decorrere dall’anno d’imposta 2019 - mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi a:

  • spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente; 
  • rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. 

Il contribuente ha poi la possibilità di inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge

Il Provvedimento emanato dall’Agenzia negli scorsi giorni conferma le disposizioni già contenute nel provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019 nonché le indicazioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020. Nello specifico, le indicazioni tecniche circa:

  • le modalità di accesso ai dati delle spese sanitarie e veterinarie e il relativo trattamento
  • il tracciamento di tutte le operazioni di consultazione dei dati sanitari effettuate dal contribuente e di trattamento effettuate dall’Agenzia delle Entrate
  • la consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
  • la conservazione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per finalità di controllo relative alla trasmissione dei dati 

Si ricorda che, ai fini della dichiarazione dei redditi, vengono utilizzati i  dati delle seguenti spese sanitarie:

  1. ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;  
  2. farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;  
  3. dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;  
  4. servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;  
  5. farmaci per uso veterinario;  
  6. prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort
  7. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016;  
  8. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019; 
  9. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019; 
  10. prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021; 
  11. spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera); 
  12.  altre spese sanitarie