Smart working svolto in Olanda e regime degli impatriati
Con la Risposta a interpello n. 621 del 23 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati
Il quesito
Iin particolare, il dubbio è stato sollevato dall’istanza avanzata dal una multinazionale italiana, in qualità di sostituto d’imposta, che a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, ha adottato la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa flessibile. Di conseguenza, molti lavoratori si sono trovati a svolgere l'attività in un luogo diverso da quello previsto dal contratto di lavoro.
Riguardo al caso specifico di un dipendente olandese, che nel corso del 2020 ha lavorato in remoto all'estero più di 184 giorni, la società istante chiede di sapere se il reddito relativo ai giorni di lavoro svolti nei Paesi Bassi sia, comunque, da considerare come reddito prodotto in Italia e possa beneficiare dell'agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati. Ciò, anche in mancanza del rispetto del requisito della prevalenza dell'attività svolta in Italia nel corso dell'anno.
Chiede, inoltre, di sapere, nel caso in cui il reddito fosse imponibile in Olanda, se il dipendente, effettivamente residente in Italia, possa fruire del credito per le imposte estere, anche in caso di applicazione del regime degli impatriati.
La multinazionale ritiene di potere applicare l'agevolazione fiscale ai redditi erogati al dipendente nell'anno di imposta 2020.
La normativa
Si ricorda che l’art. 16 del D. Lgs. n. 147/2015, ha introdotto il regime speciale per lavoratori rimpatriati che prevede un regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Per fruire di tale trattamento, in base al comma 1 dell’art. 16, in vigore dal 1° maggio 2020, è necessario che il lavoratore:
- trasferisca la residenza nel territorio dello Stato;
- non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
In base al successivo comma 2, sono destinatari del beneficio fiscale in esame anche i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
- sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
- abbiano svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Soluzione delle Entrate
Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate afferma che il datore di lavoro non può applicare l’agevolazione fiscale sugli impatriati ai redditi erogati al dipendente olandese assunto in Italia che per la maggior parte del 2020 ha svolto l’attività lavorativa in smart working dall’estero.
Per tale periodo di imposta, infatti, l’attività lavorativa non può essere considerata svoltasi prevalentemente in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 147/2015, e nemmeno i redditi dalla stessa derivanti (il lavoratore di cui all’interpello aveva lavorato in remoto in Olanda più di 184 giorni).
L’Amministrazione finanziaria ha quindi ribadito che il luogo di prestazione dell’attività lavorativa, in caso di smart working, è quello dove il dipendente è fisicamente presente quando esercita l’attività per cui è remunerato (nel caso specifico l’Olanda).
Rimane fermo che, se il reddito in esame si deve assoggettare a imposizione in Olanda in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, il contribuente, considerato fiscalmente residente in Italia ex art. 2 del TUIR, potrà fruire del credito per le imposte estere nei limiti e alle condizioni previste nell’art. 165 del TUIR.