Superbonus: benefici e rischi solo per i condòmini che si accollano le spese
Al condòmino o ai condòmini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali è consentita la possibilità di manifestare in sede assembleare l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali.
Questo sulla base del comma 9-bis dell’articolo 119 DL 34/2020, inserito con DL 14.8.2020, n.104, il quale dispone che “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”.
In tale ipotesi, in caso di non corretta fruizione del Superbonus, ne risponderà esclusivamente il condòmino o i condòmini che ne hanno fruito.
E’ l’importante precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 620 del 22.9.2021. Il caso esaminato in tale sede è quello di un edificio condominiale composto da unità abitative possedute da soggetti privati e da unità abitative di proprietà di una pubblica amministrazione. In tale contesto, la pubblica amministrazione (che è anche il soggetto che ha proposto interpello) non intende dare il proprio assenso in assemblea ai lavori prospettati ma non si opporrebbe, in caso di valida deliberazione dell'assemblea, all'esecuzione degli interventi e, in particolare, all'accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini, purché questi ultimi esprimano parere favorevole al riguardo.
L’Agenzia delle Entrate conferma la validità di tale percorso.
A tal fine, riepilogando, la deliberazione assembleare:
- deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio;
- deve contenere l’approvazione degli interventi da realizzare, la decisione di accendere eventuali finanziamenti e la decisione di aderire all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (di cui all’art. 121 DL 34/2020);
- se riguarda l'imputazione a uno o più condòmini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, deve contenere il parere in tal senso favorevole dei condòmini ai quali sono imputate le spese.
E così è possibile dare corso agli interventi condominiali, con accesso al Superbonus, anche laddove non tutti i condòmini siano interessati a procedere, senza coinvolgere gli altri proprietari nel sostenimento delle spese e nelle formalità dell’operazione, nonché senza coinvolgerli in eventuali responsabilità connesse.