Diritto

Licenziamento illegittimo, non reintegrazione ed indennità di disoccupazione


Con la sentenza n 24950 n. 2021, la Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, afferma che una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e, elemento fondamentale, avvenuto il ripristino del rapporto di lavoro, l’Inps potrà richiedere la restituzione delle indennità di disoccupazione emanate, essendo con la reintegrazione venuti meno i presupposti per ottenere le indennità.

La Corte d’appello di Torino, confermando la sentenza del Tribunale di Pinerolo, accerta il diritto del lavoratore, parte in causa, di ricevere l’indennità di disoccupazione a seguito del licenziamento per tutto il periodo in cui è rimasto inoccupato (settembre 2008 - novembre 2009), salvo brevi periodi di occupazione. Tale accertamento preclude la possibilità alla controparte, l’Inps, di rivalersi per indebito per la somma di euro 7.029,58.

Date le premesse la Corte di Cassazione, a seguito del ricorso dell’Inps, osserva che nella fattispecie, pur essendo stato dichiarato illegittimo il licenziamento, la sentenza di reintegra non è stata eseguita e, dunque, l'indennità di disoccupazione è stata legittimamente percepita. Deve dunque affermarsi, in applicazione di tali principi, che elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell’istituto. In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione.

In questo caso dunque il convenuto, non essendo stato reintegrato e non ricevendo indennità, si è venuto a trovare in una condizione non dissimile dalla disoccupazione involontaria; inoltre la società per la quale il soggetto svolgeva la propria attività lavorativa è fallita, e benché il convenuto si stato ammesso al passivo del fallimento il curatore afferma che non fossero stati effettuati riparti e che la disponibilità in toto fosse molto esigua.

Per questi motivi, la Corte, con sentenza n. 24950 del 2021, rigetta il ricorso dell’Ente previdenziale ricorrente condannandolo a pagare le spese del giudizio.