Fisco

Rilascio del Green pass per avvenuta guarigione dal virus: esente IVA


Le prestazioni di rilascio del Green pass da parte dei medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio, in seguito all'avvenuta guarigione dall'infezione virale Covid-19, rientrano nell’ambito applicativo dell’esenzione IVA. La prestazione medica ha come finalità prevalente la tutela preventiva della salute dell’interessato e di tutti i cittadini in relazione alla situazione epidemiologica in atto e della sua evoluzione.

È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 591 del 15 settembre 2021 che contiene indicazioni circa il trattamento ai fini IVA applicabile alle certificazioni di avvenuta guarigione rilasciate dai medici di medicina generale.

La certificazione verde, introdotta dall’articolo 9 del D.L. 52/2021, per la fattispecie in oggetto (guarigione dal virus) di cui al comma 2, lett. b) ha una validità di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione dall’infezione SARS-CoV-2.  La certificazione «è rilasciata su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS CoV-2».

L’Agenzia ha chiarito che sulle attestazioni in esame è applicabile il regime di esenzione da IVA. Infatti, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18) del D.P.R. 633/1972, sono esenti dall’imposta «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze».

Nello specifico, per l'applicazione di tale regime di esenzione devono sussistere congiuntamente:

  • il requisito oggettivo, ossia che trattasi di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona. 
  • il requisito soggettivo, secondo cui le prestazioni sono rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, secondo le disposizioni dello Stato.

Il Green pass fa parte del quadro delle misure di contenimento alla diffusione del virus, intraprese per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Vista l’importanza della misura in oggetto e se sussistono entrambi i requisiti sopra citati alla prestazione di rilascio certificati da parte dei medici di medicina generale si applica il regime di esenzione IVA, poiché è riscontrabile quella prevalente finalità della prestazione medica, di tutela della salute dell'interessato o della collettività, condizione peraltro necessaria per poter fruire del regime di esenzione dall’imposta.