Diritto

Contratto di rioccupazione ed esonero contributivo: online il modulo di istanza


A decorrere dal 15 settembre 2021 sul sito Inps, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” sarà disponibile il modulo di istanza “RIOC” volto alla richiesta dell’esonero contributivo.

Con il contratto di rioccupazione viene data la possibilità ai datori di lavoro che ne facciano richiesta, di ricevere l’esonero contributivo per il lavoratore interessato, a tal fine, con il messaggio n. 3050, l’Inps detta alcune indicazioni di carattere tecnico; in particolare, nel compilare il modello “RIOC” saranno necessarie le seguenti informazioni:

  • indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
  • codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
  • importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

 

Una volta ottenuta la richiesta l’Inps provvederà a:

  • verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile, come già precisato dalla circolare Inps n. 115 del 2021; mentre nell’ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, il beneficio fruibile non potrà superare il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.