Restituzione contributo a fondo perduto: niente sanzioni
Una ditta individuale ha presentato, in via telematica, la richiesta a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 Decreto sostegni; l'istanza è stata accolta e l'importo è stato accreditato. Successivamente è stata pubblicata la Circolare 5/E/2021 dove è stato chiarito che (punto 3.6), "il valore derivante dall'estromissione dell'immobile strumentale dai beni dell'impresa seppure incluso nel campo di applicazione ai fini Iva tale cessione di bene ammortizzabile non è riconducibile alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell'articolo 1 del decreto sostegni, pertanto non deve essere incluso dal calcolo del fatturato del 2019".
La ditta individuale, ricadendo proprio in questo caso, si trova nella condizione di restituire l'importo del contributo ricevuto: in questo caso sono bisogna corrispondere anche le sanzioni e gli interessi?
Con la pubblicazione della Risposta n. 581 l'amministrazione finanziaria ha disposto che "nel presupposto che l'errore commesso dall'istante, da cui è conseguita l'erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo (trattandosi di una ditta individuale), considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, si è dell'avviso che, in applicazione del citato articolo 10 dello statuto del contribuente, l'istante possa restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni".