Agevolazioni

Niente bonus affitti per le associazioni sportive


Con la Risposta n. 562 del 26.08.2021 l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza su un dubbio interpretativo relativo al contenuto dell’articolo 8 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori). 

Infatti, data la non chiara formulazione della norma che ha reintrodotto il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda per il periodo relativo al quarto trimestre del 2020, non si comprendeva se tra i soggetti beneficiari potessero ricomprendersi anche gli enti non commerciali (come nel caso della sua prima edizione) o meno.

Il comma 1 dell’articolo 8 del D.L. 137/2020 prevede che il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (di cui all’articolo 28 del D.L. 34/2020, successivamente convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, venga riconosciuto anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (del 2020). Ma il riferimento iniziale è diretto alle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato l al presente decreto. 

Sebbene il successivo comma 2 dello stesso articolo dichiari esplicitamente che alla presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni contenute nel citato articolo 28 del D.L. 34/2021, successivamente convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, il fatto di non aver fatto esplicito riferimento anche alle associazioni, come invece è avvenuto nella edizione precedente, ha generato un dubbio interpretativo (circa la sua estendibilità anche a tali soggetti) di non poco conto.

Dubbio più che legittimo, data la Risposta formulata dall’Agenzia delle Entrate al quesito posto da una associazione sportiva dilettantistica operante con un codice Ateco rientrante in un settore contenuto nella tabella di cui all’Allegato 1 del D.L. 137/2020 e che aveva già beneficiato del credito d’imposta introdotto dall’articolo 28 del D.L. 34/2020. 

L’Agenzia delle Entrate ha voluto sottolineare come il requisito soggettivo richiesto dai due decreti sia differente: se nel caso dell’articolo 28 del D.L. 34/2020 si fa riferimento a tutti i soggetti che esercitano una attività di impresa, arte o professione, tra i quali vengono annoverati (nei successivi commi 2, 3 e 4) anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l’articolo 8 del D.L. 137/2021 individua, quali destinatari dell’agevolazione, esclusivamente le imprese.

E a nulla vale, a tal fine, quanto ulteriormente precisato nel comma 2 del medesimo articolo, in quanto l’applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 28 del D.L. 34/2021, successivamente convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020, va intesa esclusivamente a favore degli unici soggetti beneficiari della nuova proposizione del credito d’imposta, ossia le imprese.

L’Agenzia delle Entrate conclude pertanto la sua Risposta al caso di specie, ritenendo che l'Istante, non potrà beneficiare del credito di imposta di cui all'articolo 8 del decreto Ristori.