Regime fiscale "Exit tax " su G.U. del 12 agosto 2013
Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto il Decreto MEF del 2 agosto 2013 relativo al Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE («Exit Tax») in Italia.
I soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza, ai sensi dell'art. 166, comma 1 TUIR, in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del TUIR con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari (comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010) possono optare, nei termini e alle condizioni di cui allo stesso decreto, per la sospensione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Nei suddetti componenti si comprendono il valore dell'avviamento e quello delle funzioni e dei rischi propri dell'impresa, determinati sulla base dell'ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento.
Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresi', se una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e' trasferita in un altro degli Stati indicati nel primo periodo.
Le imposte sui redditi, relative alla plusvalenza di cui al comma 1 realizzata nel periodo in cui avviene il trasferimento e della quale e' sospesa la tassazione, sono determinate in via definitiva, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso.
L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; a tal fine la plusvalenza di cui al comma 1 e' riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti.
Le imposte sui redditi oggetto di sospensione sono versate nell'esercizio in cui si considerano realizzati, ai sensi delle disposizioni del TUIR, gli elementi dell'azienda o del complesso aziendale trasferiti.
Sull'importo sospeso sono dovute garanzie proporzionali all'importo dell'imposta sospeso.
Costituisce ipotesi di decadenza della sospensione e, pertanto, comporta il versamento dell'imposta residua con riferimento all'esercizio in cui ha efficacia l'operazione di trasferimento di sede in uno Stato diverso dagli Stati appartenenti all'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del TUIR, di liquidazione o estinzione del soggetto estero nonche' di conferimento ovvero di fusione o scissione che comportano il trasferimento dell'azienda ad altro soggetto residente in uno Stato diverso da quelli sopra richiamati.