Superbonus, Inammissibilità detrazione per l'immobile sprovvisto di riscaldamento
Con la risposta a interpello 25 agosto 2021, n. 557, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul Superbonus 110% e sull'Ecobonus relativo a immobili privi di impianto di riscaldamento.
La fattispecie
Nel caso di specie l’istante è comproprietario insieme alla moglie di un fabbricato, categoria catastale C/2, sul quale ha avviato, nel novembre 2020, lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un immobile residenziale, funzionalmente indipendente destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare.
Nel mese di ottobre 2020, il Comune ha autorizzato i lavori di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, con cambio di destinazione urbanistica da agricolo a residenziale) e il miglioramento sismico del fabbricato. Pertanto, l'istante ha appaltato ad un'impresa edile i seguenti interventi:
- risanamento conservativo delle facciate esterne;
- adozione di misure antisismiche;
- ulteriori lavorazioni a completamento del nuovo edificio residenziale.
L'istante dichiara che saranno realizzati anche i seguenti altri interventi:
1. impianto per il riscaldamento e il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore;
2. nuove finestre comprensive di infissi;
3. un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili;
4. una tenda a rullo esterna per la schermatura solare di un serramento in vetro sul fronte sud;
5. una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici;
6. un sistema di building automation.
In merito agli interventi sopraelencati, ancora da appaltare, l’istante chiede se anche tali interventi rientrino tra quelli ammessi al Superbonus.
La normativa
Si premette che l'art. 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34, convertito dalla legge n. 77/2020) ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
Circa la possibilità di fruire del Superbonus relativamente agli interventi di efficientamento energetico previsti dall'art. 119, comma 1 lett. a), del D.L. n. 34/2020, per un'unità immobiliare accatastata C/2 sprovvista di riscaldamento, il comma 1 dell'art. 119 del decreto Rilancio espressamente dispone l'incremento al 110% della detrazione di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013.
Analoga previsione è contenuta nel comma 4 dell’art. 119, riferito agli interventi antisismici.
Ai fini dell'ecobonus, inoltre, per gli edifici nei quali l'impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. n. 192/2005 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 66, lett. c) ha inserito nell'art. 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 119, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Il comma 1-quater dell'art. 119 del decreto Rilancio ha ammesso alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
Le indicazioni delle Entrate
Nella risposta all’interpello, l’Agenzia sottolinea che per gli interventi di efficientamento energetico deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, il contribuente è esonerato dal produrre l'APE iniziale.
La mancanza del riscaldamento nell'edificio oggetto dell'intervento di ristrutturazione risulta essere una condizione preclusiva all'ammissione dei lavori di efficientamento energetico alla disciplina dell'ecobonus. A nulla rileva l'introduzione, con la legge di Bilancio 2021, del comma 1-quater, dell'art. 119, del decreto Rilancio che prevede, in determinati casi, il solo esonero dal produrre l'APE iniziale.
Pertanto, non è possibile accedere al Superbonus – né per gli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dall'art. 119, comma 1, lett. a) e b), del decreto Rilancio, né per gli interventi trainati previsti dal secondo comma del medesimo articolo – in relazione ad un’unità immobiliare (nella fattispecie, accatastata C/2) non dotata di un impianto di riscaldamento preesistente.