Bonus rottamazione TV: ecco il codice tributo
Con apposito comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che da ieri, 23 agosto, "i rivenditori di apparecchi televisivi possono accedere alla piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per ricevere l’autorizzazione al rilascio del bonus rottamazione Tv, il contributo per l’acquisto di televisori di nuova generazione previsto dalla legge di Bilancio 2021. L’agevolazione, cumulabile con il precedente bonus Tv-decoder, consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, rottamando apparecchi acquistati prima del 22 dicembre 2018 che non risultano più idonei ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva del digitale terreste".
Il Bonus rottamazione TV comporta il riconoscimento di uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto di un nuovo televisore; lo sconto massimo applicabile è pari fino a 100 euro e si ottiene rottamando apparecchi TV che non saranno più idonei ai nuovi standard tecnologici. Il bonus è riconosciuto tramite uno sconto diretto effettuato dal venditore in sede di acquisto; il venditore potrà recuperare lo sconto applicato al consumatore sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel Modello F24.
Con la Risoluzione 55/E/2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito anche il codice tributo per procedere con la compensazione del credito d'imposta maturato; il codice tributo è il seguente:
- 6927 denominato “BONUS TV ROTTAMAZIONE – credito d’imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – D.M. del 5 luglio 2021”
La risoluzione rende noto che "nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione di cui all’articolo 2, comma 8 (attestazione inviata dall'agenzia delle entrate al venditore), del citato decreto interministeriale del 5 luglio 2021, la vendita dell’apparato non si concluda, ovvero l'apparato venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico di cui al comma 6 del medesimo articolo 2. Nell’eventualità in cui il rivenditore abbia già utilizzato in compensazione il credito d’imposta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione del relativo importo tramite modello F24 utilizzando il suddetto codice tributo “6927”, indicando tale importo nella colonna “importi a debito versati”.