Diritto

E-fattura Italia-San Marino


Con la pubblicazione lo scorso 5 agosto 2021 del provvedimento direttoriale prot. n. 211273 contenente le indispensabili regole tecniche, si completa il quadro di riferimento funzionale alla emissione e alla ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino: è quindi tutto pronto per l’avvio del primo procedimento di fatturazione elettronica tra operatori e clienti business italiani con controparti residenti a San Marino. Dal prossimo 1° ottobre prenderà infatti il via un periodo transitorio durante il quale, fino al 30 giugno 2022, si potrà optare per la fatturazione elettronica su sistema unico transfrontaliero, sino all’entrata a regime dello stesso sistema dal 1° luglio 2022. La misura in commento trova il suo fondamento normativo, per quanto riguarda l’ordinamento nazionale, nell’articolo 12 del decreto-legge crescita n. 34/2019 il quale, con la dichiarata finalità di semplificare gli adempimenti certificativi e di documentazione fiscale, sia per le operazioni attive che per quelle passive, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali con San Marino. E’ stata quindi dettata una disposizione finalizzata di fatto ad estendere, nei rapporti con uno Stato estero quale è San Marino, quanto già previsto per le operazioni realizzate con soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano e con le medesime esclusioni soggettive ed oggettive. L’obbligo di e-fattura anche nei rapporti con San Marino è infatti ritenuta, dal Governo, una misura strategica e urgente: per renderla effettivamente operativa si è proceduto, attraverso l’adozione del decreto ministeriale datato 21 giugno 2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021), a modificare il decreto ministeriale del 24 dicembre 1993 che ha disciplinato, ai fini IVA, i rapporti di scambio tra i due Paesi imponendo, tra gli altri, l’emissione di una fattura cartacea in quattro esemplari nei confronti di operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino.

Il DM del 21 giugno 2021 prevede, in particolare, che sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, di cui all’articolo 71 del D.P.R, n. 633 del 1972, la fattura possa essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo; a decorrere dal 1° luglio 2022, le fatture sono emesse e accettate solo in formato elettronico. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

L’articolo 12 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, e l’articolo 21 del DM, poi, rinviano a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche prevedendo una modernizzazione delle procedure di fatturazione, trasmissione dati, controllo, tracciatura e versamenti dell’IVA concernenti le cessioni di beni che avvengono tra l’Italia e San Marino, introducendo anche per queste operazioni l’obbligo di fatturazione elettronica correntemente previsto per le operazioni domestiche.

Con il provvedimento direttoriale del 5 agosto 2021 sono state individuate le regole tecniche necessarie all’attuazione di tali disposizioni, rinviando, per quanto non altrimenti disciplinato, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Nello specifico, quanto alla fatturazione elettronica con la Repubblica di San Marino, le fatture relative alle cessioni di beni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino sono trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SdI). L’Ufficio tributario di San Marino trasmette a tal fine le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori della Repubblica di San Marino e riceve le fatture elettroniche dei cedenti/prestatori italiani in quanto accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio. Nei fatti, il meccanismo individuato si fonda su un modello cd. a quattro angoli, secondo cui clienti e fornitori, sia nazionali che sammarinesi, si avvarranno delle rispettive piattaforme di interscambio nazionali, e cioè lo SdI e l’HUB-SM, per inviare e/o ricevere documenti di fatturazione in formato elettronico, utilizzando il formato xml. Si tratta di un esperimento che, nei fatti, sembra potere anticipare gli analoghi meccanismi che potrebbero essere realizzati per la fatturazione tra soggetti non residenti né stabiliti nel medesimo Paese, costituendo comunque un primo e fondamentale esperimento per testare l’apertura e l’interfacciamento dello SdI in prospettiva con altri sistemi europei e mondiali di fatturazione elettronica. Il passaggio obbligato dei file di fatture presso sistemi di interscambio gestiti o comunque sotto il controllo e la vigilanza delle autorità fiscali di competenza, appare infatti in grado di raggiungere quel compromesso tra la velocizzazione dei rapporti tra operatori economici, tramite scambio di file in formati strutturati ed elaborabili dai sistemi gestionali, e l’interesse degli Stati di garantire l’esercizio corretto della propria potestà impositiva attraverso la disponibilità immediata dei dati fiscalmente rilevanti.

Ad ogni modo, attraverso i servizi di consultazione previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, l’operatore italiano, cessionario o cedente, può visualizzare, oltre ai dati fiscali delle fatture elettroniche emesse e ricevute relative agli scambi con San Marino, anche l’informazione sull’esito dei controlli. Pertanto, nel caso di cessioni di beni dall’Italia verso San Marino, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata dallo stesso verso San Marino, con il relativo esito conseguente ai controlli effettuati dall’Ufficio tributario di San Marino. In caso di esito negativo del controllo da parte dell’Ufficio tributario di San Marino la cessione è assoggettata all’imposta ed è operata la variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Quanto invece alle cessioni di beni verso l’Italia con addebito dell’imposta, attraverso i servizi di consultazione oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, il cessionario italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall’operatore sammarinese, oltre all’informazione dell’esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia, al fine di poter procedere alla detrazione dell’imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972. Se si tratta invece di cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’imposta, l’informazione dell’esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate di consente, al cessionario italiano soggetto passivo IVA, di procedere al versamento dell’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972. Dal punto di vista più squisitamente tecnologico, i processi di interscambio delle Fatture Elettroniche prevedono, come anticipato, un modello a quattro angoli. Dal lato sammarinese, si utilizzerà HUB-SM e cioè il Sistema Informatico, analogo allo SdI nazionale, che verrà gestito dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, permettendo appunto l'interscambio delle Fatture Elettroniche (FE) con il SdI gestito dall'Agenzia delle Entrate. L'HUB-SM permette infatti di ricevere e/o inviare fatture da/verso l’Italia. Il formato da utilizzare per i file-fatture e quello XML, compresso in uno zip firmato e criptato.

L'interscambio di FE permetterà agli operatori sammarinesi di di ricevere FE da SdI o inviarle tramite la medesima piattaforma, effettuando controlli sui documenti di transito ed emettendo notifiche sullo stato di acquisizione. Da rilevare come le fatture che pervengono al SdI con l'indicazione del Codice Stato Estero del venditore uguale a 'SM' ma che non provengono dall'HUB-SM, non saranno oggetto della lavorazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e saranno visualizzate sul portale Fatture e corrispettivi nella modalità pre-esistente all'avvento dell'interscambio di FE tra Italia e San Marino. Vi rientrano quelle ipotesi in cui il fornitore SM utilizza un intermediario per l'invio delle fatture elettroniche relative a vendite di beni: queste fatture non sono valide poiché devono essere inviate attraverso l'HUB-SM. Al contrario, gli operatori italiani, fornitori di soggetti sammarinesi, continueranno ad utilizzare lo SdI per la veicolazione delle e-fattura verso San Marino, indicando - nel campo riservato al codice destinatario - il codice SdI dell’agenzia tributaria sammarinese: l’autorità fiscale estera procederà poi a recapitare il file xml al domicilio digitale di destinazione dell’operatore di San Marino.