Approvato schema e istruzioni del CUD 2013
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dei contributi previdenziali e assistenziali (CUD 2013) e le allegate istruzioni.
Il CUD 2013 tutti gli anni attesta verso il Fisco:
- l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), corrisposti nell’anno 2012 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
- le relative ritenute d'acconto operate;
- le detrazioni effettuate.
Lo schema di certificazione unica “CUD 2013” è anche utilizzato per l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi corrisposti nell’anno 2012 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS comprensivo delle gestioni ex INPDAP.
Lo schema di certificazione CUD 2013 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2012 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2012 e 2013 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.
(Ma fino ad oggi non è mai successo che non fosse necessario aggiornare il modello per le innovazioni normative intervenute).
Quando va consegnato il modello CUD dal datore di lavoro all'interessato?
Il termine è disposto dall’articolo 4, comma 6-quater, del citato decreto n. 322 del 1998, ossia entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Qualora il sostituto d’imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nell’anno 2012, abbia rilasciato al sostituito la certificazione unica prima dell’approvazione dello schema di cui al punto 1, i dati previsti nello schema CUD 2013 e non presenti nel CUD 2012 già consegnato, devono essere contenuti in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine sopra previsto.