Agevolazioni

Marchi + 2021: requisiti per accedere e domande online dal 19 ottobre


A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 23 luglio 2021 del Decreto direttoriale del MISE (Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale) con cui è stata decretata la riapertura delle misure Marchi+, Brevetti+, Disegni+ che prevedono agevolazioni in favore delle PMI interessate a valorizzare i propri asset immateriali, con uno stanziamento complessivo di nuove risorse per l’annualità 2021 pari a 38 milioni di euro, il MISE, tramite la Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale - UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ha pubblicato il 30 luglio scorso, l’avviso contenente i requisiti per accedere alla misura di agevolazione e le modalità e i termini per presentare la domanda.

Con riferimento in particolare alla misura dedicata ai marchi d’impresa, denominata MARCHI+, il bando, lo si rammenta, è finalizzato a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le due Misure agevolative di seguito delineate:

  • Misura A - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici; 

  • Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.

Soggetto gestore per la misura Marchi + è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni del Bando, anche per il tramite di Si.Camera S.c.r.l. sua struttura in house.


Requisiti di ammissibilità misura Marchi + 2021

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Bando Marchi + 2021 le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:

  1. dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
  2. sede legale e operativa in Italia;
  3. regolare costituzione e iscrizione nel Registro delle Imprese ed essere attive;
  4. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  5. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
  6. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
  7. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
  8. inoltre, relativamente alla misura A: (i) aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonché (ii) aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
  9. con riferimento alla misura B: aver effettuato, a decorrere dal 1° giugno 2018, almeno una delle seguenti operazioni: (1) deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; (2) deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; (3) deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; nonché (4) aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione.

Restano escluse dalla misura Marchi+ le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (regolamento UE n.1379/2013) e le attività di produzione primaria di prodotti agricoli.
Le risorse finanziarie destinate alla misura Marchi + 2021, ammontano a 3 milioni di euro.

Cosa finanzia la misura Marchi + 2021

Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici di seguito indicati:

  • Progettazione del logotipo. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione.
  • Assistenza al deposito della domanda di registrazione del marchio presso EUIPO che deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
  • Ricerche di anteriorità: verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare anche tale servizio deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
  • Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione; servizio che deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. 
  • Tasse di deposito presso EUIPO.

Per quanto riguarda invece la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici di seguito indicati:

  • Progettazione del logotipo. Anche in tal caso, il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, in questo caso però la domanda presso OMPI deve essere depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione.
  • Assistenza per il deposito della domanda presso l’OMPI.
  • Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e  deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB - Patent Library.
  • Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul Bando, presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva  domanda di partecipazione.

Per accedere alla misura, tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione), devono:

  1. risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all’impresa richiedente l’agevolazione;
  2. essere state sostenute a decorrere dal 1° giugno 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione dall'impresa richiedente l'agevolazione che deve aver provveduto direttamente al relativo pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito;
  3. riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture di cui alla lettera a. che devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio. Sarà esclusa la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi;
  4. qualora le spese siano state effettuate da soggetti diversi dalla impresa richiedente l'agevolazione, dovranno risultare da questa rimborsate al soggetto che le ha effettuate – esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA, carta di credito – prima della presentazione della domanda.

Sono in ogni caso escluse le spese per l’acquisizione di servizi:

  • prestati da imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa richiedente ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;
  • prestati da amministratori o soci dell’impresa richiedente o loro prossimi congiunti1;
  • prestati da società nella cui compagine sociale siano presenti amministratori o soci dell’impresa richiedente.
    Ammontare dell’agevolazione Marchi+2021

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e dell’80% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici e nel rispetto degli importi massimi previsti e indicati nel prospetto incluso nel bando per ciascuna tipologia di servizio e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.

Per quanto concerne la Misura B, con riferimento alle domande di registrazione internazionale depositate dal 1° giugno 2018 per uno stesso marchio, è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso, le agevolazioni sono cumulabili fino all’importo massimo per marchio di € 8.000,00.

Sempre in relazione alla Misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° giugno 2018, è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° giugno 2018; in tal caso, l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 3.000,00.
 

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00. Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.


Le agevolazioni di cui al presente Bando non sono invece cumulabili, per le stesse spese ammissibili, o parte di esse, con altri aiuti di Stato o aiuti concessi in regime de minimis o altre agevolazioni finanziate con risorse UE.

Nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure di carattere generale, anche di carattere fiscale, che non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono pertanto a formare cumulo.

Come presentare la domanda

La domanda per partecipare alla misura Marchi + 2021, a pena di esclusione, deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica guidata e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu2021.it. Deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione.
Può essere presentata a partire dalle ore 9:30 del 19 ottobre  2021 e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Unioncamere provvederà a comunicare sul sito www.marchipiu2021.it l’esaurimento delle risorse.
La domanda di partecipazione contiene: Liberatoria privacy; Sezione anagrafica impresa richiedente; Oggetto dell’agevolazione; Titolari; Servizi specialistici; Importo dell’agevolazione; Allegati.

A corredo della domanda, è necessario allegare tutta una serie di dichiarazioni e documenti elencati nel bando, come ad esempio, la dichiarazione circa l’eventuale iscrizione nell’elenco delle imprese con rating di legalità, la dichiarazione in merito alla eventuale presentazione di altre richieste di agevolazione a valere sul Bando Marchi+2021, la dichiarazione in merito ad eventuali agevolazioni ottenute a valere sui bandi Marchi+, Marchi+2 e Marchi+3; il Modello di tracciabilità dei flussi finanziari; anche la documentazione da allegare alla domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa istante.

Nel caso di contitolarità del marchio oggetto della domanda di partecipazione dovrà inoltre essere utilizzato l’apposito allegato messo a disposizione dalla procedura telematica, firmato digitalmente, a pena di non ammissibilità, da tutti i titolari.
Qualora poi la domanda sia presentata attraverso un procuratore, occorre allegare la procura speciale (predisposta come da modello allegato) anche questa firmata digitalmente, pena la non ammissibilità della domanda, sia dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione sia dal suo procuratore speciale.

Per ciascuna tipologia di servizio per cui si chiede l’agevolazione, è necessario inoltre allegare:

  • per la Progettazione della rappresentazione: il curriculum professionale del professionista grafico (indicando la partita IVA relativa all’attività in oggetto) o dell’azienda di progettazione grafica/comunicazione che ha svolto il servizio e il manuale d’uso del marchio; 

  • per l’assistenza al deposito della domanda: la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività da parte del consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o dal Centro PATLIB - Patent Library (breve relazione delle attività svolte/copia dell’incarico per il deposito o, in alternativa, il fornitore del servizio di assistenza al deposito deve essere indicato quale rappresentante nella copia della registrazione/pubblicazione della domanda);
  • per le Ricerche di anteriorità: il parere sottoscritto dal consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o dal responsabile del Centro PATLIB - Patent Library unitamente ai risultati delle singole ricerche effettuate, ottenuti in data precedente o uguale a quella del parere sottoscritto; 

  • per l’assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione: la relazione del professionista (consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati) in merito alle attività svolte in risposta alle opposizioni/rilievi seguenti al deposito, con la relativa documentazione prodotta

Inoltre, è necessario allegare: (i) copia del documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse presso l’EUIPO per la Misura A e/o documento attestante l’avvenuto pagamento delle tasse da assolvere presso UIBM/EUIPO e OMPI per la Misura B; (ii) copia della registrazione del marchio dell’Unione europea presso EUIPO per la misura A; (iii) copia della pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) per la Misura B; (iv) documentazione relativa alle spese sostenute per l’ottenimento di servizi specialistici con copia delle fatture contenenti la descrizione dei servizi svolti in coerenza con le tipologie di servizi 
previsti; (v) attestazione di pagamento che dovrà essere stato effettuato, a pena di inammissibilità della spesa, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, RIBA o carta di credito e da cui si evinca  l'importo, il nominativo del ricevente, il conto corrente dell'ordinante e il buon esito del pagamento  (con CRO/TRN o estratto conto); (vi) attestazione di versamento della eventuale ritenuta di acconto mediante F24 relativa al professionista che ha svolto il servizio. In caso di pagamento cumulativo è necessario allegare un prospetto analitico - firmato dal legale rappresentante - che dettagli la composizione del pagamento  stesso.

Con riferimento alla misura B, per designazioni in Paesi la cui normativa prevede al momento del deposito il pagamento di una sola parte delle tasse, è possibile presentare a fronte di una agevolazione già concessa – entro i termini di vigenza del Bando e nel rispetto dei limiti previsti per il singolo marchio – una nuova successiva domanda di partecipazione per le sole tasse residue.

Le risorse saranno assegnate fino ad esaurimento, con procedura valutativa a sportello e secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda in modalità telematica.

L’agevolazione sarà erogata dal soggetto gestore direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato dalla impresa beneficiaria entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione dell’agevolazione stessa.

Le domande, come accennato innanzi, potranno essere presentate dalle imprese interessate a partire dal 19 ottobre 2021, sul sito marchi+2021.it.

Le agevolazioni previste nella misura Marchi+2021 sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre  esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).