Enti del Terzo Settore

No esenzione iva per attività socio-sanitaria svolta da impresa sociale


Con la risposta ad interpello n. 475 del 15 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione Iva contenuta all’articolo 10 comma 1 n. 27-ter del D.P.R. 633/1972 derivante da una attività socio sanitaria non spetta se l’attività è svolta da una impresa sociale.

Il quesito è posto da una Fondazione Onlus che, perseguendo in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, svolge attività socio-sanitaria nei confronti di soggetti svantaggiati.

Alla luce della riforma del Terzo Settore e della conseguente abrogazione della normativa Onlus, la Fondazione ipotizza di diventare impresa sociale. Pur sapendo che l’articolo 10 comma 1 n. 27-ter del Dpr 633/72 dispone che l’esenzione iva spetta agli enti del terzo settore di natura non commerciale, la Fondazione ritiene che essendo un ente avente finalità assistenziale sociale tale qualità le consente comunque di continuare a godere del regime di esenzione Iva.

L’Agenzia Entrate risponde negativamente a questa interpretazione fornita dalla Fondazione perché, pur rientrando l’attività svolta dalla Fondazione fra le attività di interesse generale, la qualifica di impresa sociale che la Fondazione andrà ad assumere in seguito all’abrogazione della normativa Onlus non la fa rientrare tra gli enti del Terzo settore di natura non commerciale ma tra gli enti del Terzo settore di natura commerciale. 

Infatti, l’articolo 79, 

  • al comma 1 prevede espressamente che le imprese sociali non possono definirsi enti del Terzo settore di natura non commerciale;
  • al comma 5 dispone che le attività svolte in forma d’impresa fanno assumere all’ente che le svolge la natura di ente del Terzo settore di natura commerciale.

L’articolo 1 del D.Lgs. 112/2017 nel definire l’impresa sociale richiede che l’attività svolta dall’ente, sebbene di interesse generale e non a scopo di lucro, sia una attività di impresa. 

Per questa ragione, l’ente, se in possesso dei requisiti per essere un ente del Terzo settore ma in possesso dei requisiti per qualificarsi di impresa sociale, diventa sì un ente del Terzo settore ma un ente avente natura commerciale.

Poichè un ente in possesso della qualifica di impresa sociale è per definizione un ente di carattere commerciale, per questo motivo non può fruire del regime di esenzione Iva del quale invece fruiva in precedenza con la normativa Onlus.