Brexit: transito comune e best practice UE
L’Agenzia Dogane Monopoli ha pubblicato alcuni nuovi chiarimenti per il transito comunitario dedicati alle merci in arrivo dall’UE e con destinazione il Regno Unito e viceversa. Si tratta di uno dei temi più spinosi collegati alla Brexit e di fatto ancora aperti, con gli operatori spesso in difficoltà nell’appuramento dei movimenti di transito che permangono aperti senza permettere lo svincolo delle garanzie che accompagnano le merci a destino.
UK, infatti, all’atto della realizzazione della Brexit ha aderito alla Convenzione sul transito comune, al fine precipuo di semplificare gli adempimenti connessi agli scambi tra le parti, sulla scorta di quanto avviene, ad esempio, tra UE e Svizzera. In questi movimenti, le parti possono prescindere dall’attivazione di più complesse procedure di esportazione ed importazione, potendo con un semplice movimento di transito T2 raggiungere punti di sdoganamento interni ai singoli sistemi doganali, deputati all’appuramento.
Questi movimenti sono garantiti e, di base, sono storicamente molto fluidi; tuttavia, per quanto riguarda Brexit, si sono riscontrate difficoltà anche gravi che hanno lasciato tutti i Paesi (non solo l’Italia) con operatori esposti a garanzie in riscossione per mancanza di chiusura (appunto appuramento) dei movimenti T2.
Sulla questione è infatti intervenuta l’Agenzia Dogane Monopoli, che ha pubblicato sul proprio sito un’interessante nota non di propria emanazione, ma pubblicata dalla Dogana francese, ancora più interessata dalle criticità connesse a Brexit perché rappresenta, di fatto, il confine ideale tra i due sistemi doganali che sono come noto separati dal 1.1.2021, anche se le due parti aderiscono alla medesima Convenzione sul Transito delle merci. Con questa nota si dà comunicazione dell’avvio del sistema telematico Delta T.
Sul tema specifico, per le merci in arrivo da UK, la Francia segnala che, per le operazioni di transito, che riguardano Regno Unito e Francia, è ora obbligatorio indicare un ufficio di passaggio nel territorio francese nella casella 51 del documento di accompagnamento (TAD) Tipicamente, si tratta dei punti di frontiera o di passaggio come Dunkerque ferry, Calais port tunnel, Caen (FR000720), Le Havre port e altri, che gli operatori stanno imparando a conoscere in questi ultimi mesi.
Peraltro, è sottolineato che, per l’ingresso nel territorio doganale dell’Unione, deve essere indicato un solo ufficio di passaggio e, in caso di divergenze fra ufficio di passaggio dichiarato ed ufficio di passaggio effettivo, viene generato automaticamente un messaggio di deviazione dall’applicazione c.d. Delta T tramite il sistema di frontiera intelligente implementato dalle autorità locale.
Quanto alla notifica di arrivo delle merci a destinazione, si registra una procedura standard ed una semplificata. La procedura ordinaria prevede l’appuramento da parte dell’Ufficio di destino, mentre quella semplificata presuppone l’arrivo delle merci presso un destinatario abilitato, che notifica l’effettivo arrivo delle merci proprio nell’applicazione nazionale Delta T. Nel caso in cui la notifica non venga fatta, si attiva una procedura di ricerca al termine della quale, se senza esito, si attiva un procedimento esecutivo per il recupero di dazi e imposte.
Viceversa, per le procedure di transito in uscita dalla Francia al Regno Unito, si conferma anche qui l’obbligo di indicare un ufficio di passaggio del documento di accompagnamento, che sarà ubicato in UK in coerenza con quanto sopra.