IVA per e-commerce con competenza affidata al Centro operativo di Pescara
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 168315 del 25 giugno 2021, ha individuato l’Ufficio competente allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali in materia di IVA per le operazioni di e-commerce, nonché definito le modalità operative e gestionali per l’attuazione delle disposizioni relative ai predetti regimi speciali.
Dal 1° luglio 2021, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico (MOSS) è ampliato per includere anche le vendite a distanza e le prestazioni di servizi rese a consumatori finali stabiliti nella UE.
Diventano, infatti, operativi due nuovi regimi speciali, vale a dire lo IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da Paesi o territori terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro e l’OSS (One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni spediti o trasportati da uno Stato membro a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro e per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate a IVA nello Stato membro di consumo.
Il provvedimento n. 168315/E/2021, dopo avere disposto che il Centro Operativo di Pescara è l’Ufficio competente allo svolgimento delle attività e dei controlli relativi ai predetti regimi speciali, introdotti dall’art. 1 del DLgs. n. 83/2021, elenca le attività collegate agli stessi per poi stabilire le modalità di registrazione e gli adempimenti dichiarativi da parte degli operatori che intendono avvalersi dello IOSS e dell’OSS.
Il primo, disciplinato dall’art. 74-sexies.1 del D.P.R. n. 633/1972, è destinato:
- ai soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero;
- ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato;
- ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE non stabiliti in alcuno Stato membro.
Il secondo è, invece, disciplinato dagli artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972, laddove il regime OSS non UE è rivolto ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE, non stabiliti in alcuno Stato membro, per l’assolvimento degli obblighi IVA relativi a tutti i servizi resi nella UE a committenti non soggetti passivi d’imposta. Il regime OSS UE – previsto per i servizi resi negli altri Stati membri nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni a destinazione di privati consumatorie e per le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche – si applica:
- ai soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia;
- ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori della UE che non dispongono di una stabile organizzazione nella UE e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato.
L’adesione ai regimi speciali consente di assolvere, in modo centralizzato e digitale, gli obblighi in materia di IVA relativi alle operazioni poste in essere, con esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale, sostituiti dalla dichiarazione periodica (trimestrale o mensile a seconda del regime) che deve essere presentata – anche in assenza di operazioni – entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento (trimestre o mese) e compilata sulla base degli schemi allegati al provvedimento n. 168315/E/2021 utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.