Agevolazioni

Reddito di emergenza - indicazioni relative alla presentazione della domanda


Con Messaggio del 24 giugno 2021, n. 2406, l’INPS fornisce le indicazioni relative alla presentazione della domanda per il Reddito di Emergenza (REN), così come previsto dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

 

Normativa

In particolare, con il Messaggio in oggetto, l'INPS ha definito i termini e le modalità di accesso alle 4 quote aggiuntive di REM, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, previste dal Decreto Sostegni-bis (art. 36 D.L. n. 73/2021), ulteriori rispetto alle quote già previste dall'art. 12, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69.

 

I chiarimenti dell’INPS

Il REM può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021 tramite i seguenti canali:

- il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, ove in possesso (l’INPS, infatti, non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

- gli istituti di patronato.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda, sulla cui base potrà essere verificato:

- il requisito dell'ISEE;

- la dichiarazione di risiedere in un'abitazione in locazione ai fini dell'incremento della soglia del reddito familiare. Tale incremento rileva ai soli fini dell'accertamento del diritto alla prestazione e non influisce sull'importo eventualmente spettante, non aumentando l'ammontare finale dello stesso.

Nel Messaggio vengono poi ripercorsi i requisiti per accedere al beneficio, con alcuni esempi di calcolo per quanto riguarda la soglia di reddito familiare.

Nello specifico, il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia del richiedente;

b) valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo

dell’ammontare annuo dello stesso;

c) valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro;

d) valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Infine, l’Istituto previdenziale osserva che le ulteriori quote di REM non sono compatibili:
- con le indennità Covid-19 di cui all’
art. 10 del D.L. n. 41/2021, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca previste dal Decreto Sostegni-bis (artt. 44 e 69 del D.L. n. 73/2021);

- con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

- con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- con il reddito o la pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del reddito di emergenza.

Il REM è incompatibile anche con le indennità di cui all’art. 42 del D.L. n. 73/2021.

Le incompatibilità del REM vengono verificate in fase istruttoria con riferimento alla data di presentazione della domanda di REM.