Niente stralcio sull'acconto Irap 2020 per una società conferitaria
Quesito
La Società Alfa, nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato. L'istante, interamente partecipata dalla Società Beta, è stata costituita nel novembre 2019 ed ha esercizio coincidente con l'anno solare. Con effetto dal 31 dicembre 2019, il socio unico ha:
- conferito, in adempimento di un deliberato aumento di capitale in natura, il proprio «intero complesso aziendale, quale descritto nella relazione di stima redatta ai sensi dell'alt. 2465 c.c.»;
- mutato la propria denominazione (da Società Beta a Società Gamma);
- modificato l'oggetto sociale «al fine di renderlo conforme all'attività di Holding Industriale, Codice ATECO 64.2 (Attività delle società di partecipazioni - Holding) essendosi spogliata con l'operazione di conferimento dell'intera attività e quindi rimanendo titolare soltanto delle partecipazioni di controllo in aziende industriali».
Alla luce di quanto sopra, visto il disposto dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, «ponendoci nell'ottica dell'esercizio 2020, l'operazione di riorganizzazione societaria sopra illustrata creerebbe un ingiustificata penalizzazione in quanto sul piano formale impedirebbe al soggetto che prosegue, senza soluzione di continuità, l'attività manifatturiera i.e. [ALFA] di fruire della non debenza della prima rata di acconto IRAP che sarebbe spettante in assenza dell'operazione straordinaria». Si chiedono dunque chiarimenti in merito.
Risposta n.404/2021
L'art. 24 dl Dl 34/2020 ha attuato delle disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (stralcio saldo 2019 e primo acconto 2020) al fine di meglio supportare gli operatori economici colpito dal diffondersi dell'emergenza sanitaria Covid-19.
Tale norma non trova applicazione, diversamente da quanto auspicato dall'istante, nel caso in esame; la spiegazione va trovata nel fatto che il conferimento di un complesso aziendale non produce effetti sull'unitarietà dell'imposta, diversamente da altre operazioni straordinarie in cui il ciclo delle imposte non si interrompe e non richiede il frazionamento dei modelli dichiarativi.
L'Agenzia delle Entrate, a supporto della risposta, cita una Circolare molto datata (9/252/1980) ma ancora valida che prevede che "nelle operazioni di conferimento, infatti, sia la società concentrante che la concentrataria permangono nel loro autonomo e distinto riferimento tributario e quindi non si pongono, e neppure possono porsi, questioni di assunzione, da parte di uno dei soggetti, di obblighi tributariamente riferibili all'altro".
L'istante, con riferimento al periodo d'imposta 2020, non ha potuto determinare l'acconto figurativo da stralciare ex art. 24 Dl 34/2020, calcolandolo sulla base della dichiarazione del soggetto conferente, in quanto trattasi di due soggetti differenti sotto il profilo fiscale.