Lavoro

Lavoro dipendente - regime fiscale retribuzione incentivante


L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello 16 giugno 2021, n. 408, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare alle retribuzioni corrisposte per prestazioni maturate nell’anno precedente.

 

L’interpello

Nell’interpello in oggetto, l’Amministrazione istante intende conoscere il corretto trattamento fiscale delle somme incentivanti liquidate ai lavoratori dipendenti per le prestazioni maturate nell’anno precedente.

In particolare, l’istante rappresenta che emana annualmente il decreto direttoriale con il quale sono stabilite le misure per l’efficientamento della funzione ispettiva, per consentire il pagamento degli emolumenti per le prestazioni eseguite nel secondo semestre dell’anno precedente (ad esempio il provvedimento adottato nel 2021 riguarda il secondo semestre 2020).

Il ritardo nel pagamento dei suddetti emolumenti è da attribuire alle modalità con le quali si rendono quantificabili e disponibili le risorse nel proprio bilancio, in conformità alla disciplina recata dall'art. 14 del D.L. n. 145/2013, che ha introdotto misure volte a rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


Risposta dell’Agenzia Entrate

Si premette che in base al principio di cassa di cui all'art. 51 del TUIR, sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente, le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi.

Data la progressività delle aliquote IRPEF, per attenuare gli effetti negativi che sarebbero derivanti da una rigida applicazione del criterio di cassa, l'art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR prevede che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).

Affinché possa trovare applicazione la tassazione separata è necessario innanzitutto che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa.

Inoltre, è necessario che il ritardo:

- derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti,

- oppure sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti.

Di conseguenza, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono, oppure nel caso in cui la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi fisiologica, in altri termini la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione.

Pertanto, qualora ricorra una delle cause giuridiche indicate nell'art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi; mentre la predetta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (sul punto cfr. Risoluzioni n. 43/E/2004 e n.151/E/2017).

Quindi, se il ritardo nella corresponsione è dovuta ad una "causa giuridica", ovvero all'emanazione del decreto direttoriale dell'Amministrazione istante, che interviene l'anno successivo a quello cui i descritti emolumenti incentivanti si riferiscono, l’Agenzia è dell'avviso che nel caso in esame la retribuzione incentivante sia da assoggettare a tassazione separata ex art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR.