Fisco

Regime IVA del programma di fidelizzazione della clientela gestito tramite App


Nell’ambito di un programma di fidelizzazione della clientela gestito tramite un’applicazione on line, la cessione dei punti agli esercenti è un’operazione rilevante ai fini IVA in quanto costituisce parte del corrispettivo dovuto per l’affiliazione alla App e analoghe considerazioni valgono per l’importo non rimborsato all’atto della restituzione dei punti del cliente, con fattura da emettere nel momento in cui avviene la compensazione dei reciproci rapporti di credito e debito.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 392 del 7 giugno 2021, presentato da una società interessata ad ideare una piattaforma on line/applicazione, contraddistinta da un marchio, per offrire la possibilità agli esercenti di avere visibilità e promuovere i propri prodotti.

L’adesione alla App comporta, a carico di ogni esercente, l’obbligo di riconoscere 1 punto per ogni euro speso presso il proprio punto vendita, ma non anche l’obbligo di accettare a titolo di sconto i punti accumulati dall’utente.

Il funzionamento del circuito creato dalla App può essere sintetizzato in quattro diversi passaggi:

  • previa sottoscrizione di un contratto di abbonamento alla App, l’esercizio convenzionato acquista dei punti dalla società al valore nominale di 5 centesimi a punto e paga un canone mensile alla stessa società;
  • l’esercente si impegna, per ogni acquisto di beni o servizi, a riconoscere ai clienti (persone fisiche non titolari di partita IVA) l punto per ogni euro speso;
  • l’utilizzatore della App utilizza i punti accumulati al fine di ottenere uno sconto sui beni e servizi acquistati presso gli esercenti che accettano questa forma di pagamento;
  • l’esercente che ha concesso lo sconto ritira i punti dal wallet digitale del cliente e li restituisce alla società ottenendo a rimborso il 50% del loro valore nominale.

All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto quale sia il corretto trattamento IVA della “cessione dei punti” indicata al primo passaggio e della “restituzione dei punti” indicata all’ultimo passaggio.

A seguito della sottoscrizione dell’abbonamento, ogni esercente si obbliga a:

  • attribuire punti agli utenti della App che effettuano acquisti presso il proprio “store”;
  • acquistare tali punti presso la società istante, per la quale rappresentano parte integrante del corrispettivo che riceve dagli esercizi commerciali affiliati per i servizi che offre a questi ultimi.

L’Agenzia ha, pertanto, ritenuto che l’acquisto dei punti rappresenti per tutti gli esercenti parte del corrispettivo dovuto alla società per l’affiliazione alla App e, come tale, regolarmente assoggettato ad IVA con aliquota ordinaria.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai punti che la società istante rimborsa solo a quegli esercenti che, oltre ad attribuire punti, li accettano come mezzo di pagamento. La società non rimborsa l’intero importo dei punti resi, ma si limita a rimborsare la metà, ossia 0,025 euro per ogni punto restituito quando i medesimi sono stati in precedenza acquistati da un esercente a 0,050 euro.

Tenuto conto che la restituzione del 50% del valore dei punti ritirati dall’esercente avviene tramite compensazione nelle voci della fattura emessa all’esercente, se ovviamente la fattura è a debito per quest’ultimo, la relativa fattura a saldo deve essere emessa all’atto del pagamento del corrispettivo, ossia – nella specie – al momento in cui opera la compensazione.