Reddito di lavoro dipendente, esclusione dei rimborsi per PC e tablet dal calcolo
I personal computer, i laptop ed i tablet sono considerati dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza dei figli in età scolare/universitaria; per tale motivo il rimborso erogato dall'azienda ad un dipendente per l'acquisto di tali dispositivi non costituisce reddito imponibile.
La Risoluzione 37/E/2021 sottolinea, però, che "il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente troverà applicazione semprechè il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DAD".
Si addiviene alla stessa conclusione anche nel caso in cui non si tratti di rimborso ma di un'erogazione tramite Voucher messi a disposizione sulla piattaforma telematica welfare dell'azienda.
Cosa prevede il Tuir in merito alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente?
- L'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari ......., ovvero per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto;
- L'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) prevede che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è riconosciuto, inoltre, alle somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.