Reddito di emergenza (REM) e DL Sostegni bis
L’art. 36 del d.l. 73/2021 riconosce, su domanda, ulteriori quattro quote di Reddito di emergenza, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
Le novità sul REM
L’art. 36 del d.l. 73/2021 rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021. Come per le precedenti quote Rem, l’ammontare mensile del beneficio è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).
Rispetto alla determinazione del valore del reddito familiare, ora riferito al mese di aprile 2021, viene confermata una delle novità introdotte dalla l. 69/2021, c.d. Decreto Sostegni, rispetto alla normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020 (soglia di accesso riferita al reddito familiare incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione per i nuclei familiari che risiedono in locazione). Sono confermati anche i requisiti di accesso al Rem riferiti alla residenza, al patrimonio mobiliare familiare (riferito al 2020) e al valore ISEE.
Inoltre continuano a essere in vigore le misure di semplificazione delle procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile, intendono presentare domanda per l'accesso al Rem medesimo.