Agevolazioni

Investimenti in start up innovative e plusvalenza non tassate: le condizioni


L'art. 14 del Dl Sostegni bis, per favorire gli investimenti in start up innovative ha stabilito che:

  • non sono soggette a tassazione le plusvalenze ex art. 67, comma 1, lettere c) e cbis) (redditi diversi non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice) che sono realizzate da persone fisiche a seguito di cessione di quote/azioni in start up innovative (art.25, comma 2 Dl 179/2012) il cui investimento è avvenuto tra il 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025. Condizione necessaria per la non imponibilità è che vengano detenute dalle persone fisiche per almeno 3 anni;
  • non sono tassate le suddette plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative ex art. 4 del Dl 24 3/2015, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale per il medesimo periodo (1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025) e possedute per almeno un triennio;
  • in ultimo, nessuna imposizione fiscale sulle suddette plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti da cessioni di partecipazioni nel capitale ex art. 5 Tuir (società di persone tranne società semplici) e art. 73 (società di capitali), purchè le stesse siano reinvestite entro un anno dalla cessione in capitale di start up innovative ex art.25, comma 2 Dl 179/2012 (la sottoscrizione del capitale in start up deve avvenire comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2015).

Tale norma è soggetta ad autorizzazione da parte della Commissione Europea su specifica richiesta che dovrà essere effettuata a cura del MISE.

Si ricorda che ...

Cosa prevedono i punti c e cbis del comma 1 dell'art. 67 del Tuir?

Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

c- le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto.

cbis-le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47