Credito d'imposta beni strumentali, compensazione in unica quota
Crediti d'imposta non Industria 4.0
E' un credito d'imposta dedicato ai beni materiali non inseriti nell'Allegato A della Legge 232/2016 ed ai beni immateriali non inseriti nell'Allegato B della Legge 232/2016.
Per i suddetti beni materiali il limite massimo di costo ammissibile è pari a 2 milioni di euro, mentre per i beni immateriali ammonta ad 1 milione di euro. Il credito d'imposta è pari:
- 10% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile) e sostenuto tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022 con ordine e pagamento del 20% entro il 31 dicembre 2021);
- 6% del costo sostenuto a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023 con ordine e pagamento del 20% entro il 31 dicembre 2022)
Il credito d'imposta viene esteso, solamente per i suddetti investimenti, anche al mondo professionale.
Il comma 1059 della Legge di Bilancio 2021 prevede che tale credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ( 10% degli investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021), riconosciuto ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro sia utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.
Il Decreto Sostegni bis ha aperto la possibilità di compensazione in un'unica quota (anzichè in 3) a tutti gli operatori economico tramite l'art. 20 del Dl Sostegni bis prevedendo l'inserimento del comma 1059-bis che stabilisce che "per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale". L'intervento normativo, allo stato attuale, riguarda solamente gli investimenti effettuati nel 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022 con ordine e pagamento del 20% entro il 31 dicembre 2021) e non quelli relativi agli anni successivi per cui verrà riconosciuto un credito d'imposta pari al 6%.
Si ricorda che ...
Il codice tributo da utilizzare è il seguente (Risoluzione 3/2021):
- “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020"
Nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione del bene.