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Contributo a fondo perduto DL Sostegni bis, condizioni e modalità


I commi ricompresi tra il 16 ed il 27 dell'art. 1 del Dl Sostegni bis sono dedicati ad un nuovo contributo a fondo perduto che potrà essere erogato a condizione che si sia rilevato un peggioramento del risultato economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello dell'anno precedente in misura o superiore ad una percentuale che verrà definita con apposito Decreto del MEF.

Quali sono le caratteristiche?

  1. al contributo possono accedere solo coloro con partita iva attiva alla data di entrata in vigore del Dl Sostegni bis (26 maggio 2021);
  2. possono accedere i soggetti titolari di reddito agrario (art. 32 Tuir), o con ricavi art. 85, comma 1, lettera a e b del Tuir e con compensi ex art. 54. comma 1 Tuir non superiori ai 10 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente (leggi 2019 per esercizio solare);
  3. cifra massima erogabile per ciascun soggetto: 150.000 euro;
  4. il contributo non concorre alla formazione della base imponibile per le imposte sui redditi e per l'Irap

L'ammontare del contributo sarà determinato calcolando la differenza tra il risultato economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e quello precedente, al netto dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, ossia:

  • art. 25 Dl 34/2020;
  • artt. 59 e 60 Dl 104/2020;
  • artt. 1, 1bis ed 1ter Dl 137/2020;
  • art. 2 Dl 172/2020;
  • art. 1 Dl 41/2021

Per la percentuale si dovrà, invece, attendere il Decreto del Mef.

Come ottenerlo?

Per accedere al contributo, che potrà essere riconosciuto, alternativamente con scelta irrevocabile da parte del contribuente, anche sotto forma di credito d'imposta, si dovrà presentare un'istanza, il cui contenuto informativo ed i termini di presentazione sono demandati ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione. Attenzione! il comma 23 specifica che "con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio". 

Condizione necessaria per poter accedere a questo contributo è che il Modello Redditi 2021/Irap 2021(o quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 - per gli esercizi a cavallo) siano presentati entro il 10 settembre 2021.

L’efficacia delle misure previste dal comma 16 al comma 26 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Per rendere operativo questo contributo a fondo perduto legato al risultato economico 2020 si dovrà, dunque, attendere il decreto ministeriale ed il successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Infine il comma 30 dell'art. 1 del Dl 73/2021 lascia ancora spazio per un possibile nuovo contributo a fondo perduto da erogarsi in futuro qualora vi siano ancora delle risorse statali dedicate all'erogazione dei contributi a fondo perduto non utilizzate, ma anche qui è tutto demandato ad un decreto ministeriale.